
mercoledì 05/11/2025 • 10:30
La Corte di Giustizia europea torna a pronunciarsi in materia di valore doganale, stabilendo nuovi criteri per individuare quando la merce possa considerarsi “venduta per l'esportazione” nel territorio dell'UE in caso di più vendite a catena. Con le sentenze 30 ottobre 2025, C-500/24 e C-348/24, i Giudici europei esaminano due casi piuttosto simili, giungendo però a due conclusioni apparentemente opposte.
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La determinazione del valore nelle vendite a catena
La Corte di giustizia dell'Unione europea interviene sulla determinazione del valore in dogana con due decisioni di rilievo, rese nelle cause 30 ottobre 2025, C-500/24 e C-348/24.
Pur muovendo da fattispecie sostanzialmente analoghe, le due decisioni giungono a esiti opposti. In entrambi i casi, la merce era stata introdotta in un deposito doganale, nell'ambito di alcune vendite a catena.
L'articolo 70 del Codice doganale dell'Unione europea stabilisce che il criterio primario per determinare il valore in dogana è rappresentato dal prezzo di transazione, effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione verso il territorio dell'Unione europea.
Le sentenze in commento chiariscono come deve essere interpretato questo criterio in presenza di due o più vendite consecutive. Nei casi esaminati, i giudici di rinvio chiedevano alla Corte di Giustizia europea se il valore di transazione dovesse essere il valore della prima vendita, effettuata per introdurre la merce in un deposito doganale, o se dovesse coincidere invece il valore della seconda vendita, con cui le merci erano immesse in libera pratica.
Nella causa C-500/24, la Corte ha escluso che la prima vendita possa qualificarsi come “per l'esportazione” in assenza di una prova concreta che le merci fossero destinate...
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Sara Armella
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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