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Un errore nella comunicazione dell'opzione ex art. 121 DL 34/2020 — quando, invece di “sconto in fattura”, viene barrata la “cessione del credito” — non consente di beneficiare degli effetti tipici dello sconto, se non si rettifica nei termini di legge. Con i mutamenti normativi intervenuti, non è più possibile inviare una nuova comunicazione in ritardo tramite remissione in bonis: la scelta resta quella comunicata, con utilizzo e circolazione del credito come da “cessione” e non come “sconto”.

Errore di opzione e prime compensazioni

Una società edile aveva applicato lo “sconto in fattura” su interventi agevolati (“bonus facciate” e “superbonus”) eseguiti in condominio; tuttavia, l'intermediario, nella comunicazione telematica, ha selezionato la casella “cessione del credito” invece di “contributo sotto forma di sconto”. Per le fatture 2023, la società ha già accettato e iniziato a compensare la quota 2024; per le fatture 2024 non ha ancora accettato il credito.

La domanda all'Agenzia: errore formale o sostanziale?

L'istante ha chiesto se l'errore fosse “formale”, tale da non precludere la fruizione del credito e da consentire la correzione in coerenza con gli accordi e le fatture con “sconto in fattura”, oppure se, al contrario, impedisse di trattare il credito come “sconto” e costringesse a mantenerlo come “cessione”.

La scelta alternativa alla detrazione è binaria: “sconto in fattura” (credito che nasce in capo al fornitore) oppure “cessione del credito” (credito ceduto a un soggetto terzo), con diversi schemi di circolazione del credito tra soggetti qualificati e non qualificati.

La decisione dell'Agenzia: la scelta non è modificabile fuori termine

L'Agenzia riconosce che in passato si è ammessa la correzione di errori prima dell'utilizzo del credito; tuttavia, con i mutamenti normativi attuali, la rettifica non è più possibile oltre i termini di legge. Se la comunicazione ha barrato “cessione del credito”, non si possono invocare gli effetti dello “sconto in fattura”.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate si concentra su un punto cardine: la necessità di preservare la certezza del diritto e la tracciabilità delle opzioni fiscali legate ai bonus edilizi. L'Amministrazione finanziaria sottolinea che la distinzione tra sconto in fattura e cessione del credito non è una semplice formalità, ma incide direttamente sulla natura del credito d'imposta, sui soggetti coinvolti nella sua circolazione e sulle modalità di fruizione. Per questo motivo, l'Agenzia ribadisce che l'errore nella selezione dell'opzione non può essere considerato un mero refuso, ma rappresenta un errore sostanziale, idoneo a modificare la struttura stessa dell'operazione.

In particolare, viene richiamata la prassi pregressa, nella quale era ammessa la correzione degli errori prima dell'utilizzo del credito. Tuttavia, l'Agenzia chiarisce che tale orientamento non è più applicabile alla luce del nuovo quadro normativo, che impone una netta cesura rispetto al passato. L'introduzione del DL 39/2024 ha infatti eliminato ogni margine di flessibilità per gli invii oltre i termini, rafforzando il principio secondo cui la comunicazione telematica rappresenta l'unico strumento giuridico idoneo a individuare e cristallizzare la scelta del contribuente.

La risposta osserva anche che, una volta accettato il credito da parte del cessionario – come avvenuto per le fatture 2023 nel caso esaminato – ogni tentativo di modificare l'opzione si porrebbe in contrasto con le garanzie di certezza richieste al sistema. Accettazioni, compensazioni già avviate e eventuali passaggi successivi non possono essere travolti da rettifiche tardive, pena l'instabilità del sistema e il rischio di contenziosi.

L'Agenzia enfatizza inoltre il divario operativo tra le due opzioni: mentre lo sconto in fattura consente una particolare flessibilità nella circolazione dei crediti verso soggetti non qualificati, la cessione del credito comporta una disciplina più rigida, con cessioni consentite esclusivamente verso soggetti qualificati. Erroneamente selezionare questa seconda opzione, dunque, non può essere rettificato quando il termine è trascorso, anche se le parti avevano pattuito diversamente.

Errori “formali” vs “sostanziali”: quando basta la segnalazione e quando occorre una nuova comunicazione

La prassi distingue tra errori formali (che non incidono sugli elementi essenziali) ed errori sostanziali (che incidono su spettanza, entità o destinatario del credito). Per i primi, l'opzione resta valida ed è sufficiente segnalazione PEC; per i secondi serviva una comunicazione correttiva entro i termini. Dopo l'accettazione di crediti derivanti da prime cessioni/sconti non corretti, non si può prescindere da una nuova comunicazione nei termini.

La nuova regola applicabile: stop alla remissione in bonis per correggere l'opzione oltre i termini

In passato, si poteva rimediare oltre il 16 marzo ricorrendo alla remissione in bonis; oggi, per effetto dell'art. 2 DL 39/2024, questa strada è preclusa. È il punto di svolta pratico: l'opzione inviata (anche se errata) non è più emendabile tardivamente.

Conseguenze operative: come si utilizza ora il credito e che cosa è precluso

Se la comunicazione è uscita come “cessione del credito”, il credito resta utilizzabile in compensazione e cedibile solo a soggetti qualificati; è preclusa la cessione a soggetti non qualificati tipica dello sconto. Gli accordi privatistici e la dicitura “sconto in fattura” sulle fatture non incidono sul regime fiscale ormai cristallizzato.

Osservazioni

La Risp. AE 24 novembre 2025 n. 295 dell'Agenzia delle Entrate conferma un orientamento ormai chiaro: l'opzione esercitata mediante la comunicazione ex art. 121 DL 34/2020 assume carattere definitivo una volta decorso il termine del 16 marzo, anche in presenza di errori materiali che contrastano con gli accordi contrattuali o con quanto riportato in fattura.

La fine della remissione in bonis, dovuta alle modifiche introdotte dal DL 39/2024, segna un cambio di paradigma: non esistono più strumenti correttivi tardivi e ogni errore sostanziale nella scelta tra sconto in fattura e cessione del credito diventa irreversibile. Per le imprese e gli intermediari, ciò implica la necessità di un controllo ancora più accurato in fase di trasmissione dei dati, poiché un semplice errore di selezione può alterare radicalmente il regime di circolazione del credito e incidere sulla capacità finanziaria dell'impresa.

La vicenda esaminata evidenzia inoltre che gli accordi privatistici e la dicitura sulle fatture non possono prevalere sulla natura dell'opzione comunicata telematicamente. Il credito, una volta qualificato come derivante da cessione, resta soggetto alle limitazioni proprie di tale regime, con esclusione delle modalità operative tipiche dello sconto in fattura.

Nel complesso, il documento dell'Agenzia ribadisce un principio di certezza e di rigore amministrativo, imponendo agli operatori una gestione preventiva più attenta e consapevole. La precisione nella fase dichiarativa diventa quindi un elemento essenziale per evitare conseguenze irreversibili che possono incidere sia sul rapporto con i committenti sia sulla sostenibilità economica delle operazioni agevolate.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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