L’INPS, con Mess. 21 novembre 2025 n. 3514, precisa che la Prestazione Universale può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario della stessa se risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario. Prestazione Universale: di cosa si tratta La Prestazione Universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti. La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento. La Prestazione Universale è erogata dall'INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche tramite gli enti di patronato. A chi è rivolta Hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che: abbiano età anagrafica pari o superiore a 80 anni, e il riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo; abbiano un ISEE socio sanitario ordinario non superiore a 6mila euro; siano beneficiari dell'indennità di accompagnamento. Domanda Possono presentare la domanda tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi: età anagrafica pari o superiore a 80 anni; un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall'INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica; un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6mila euro; la titolarità dell'indennità di accompagnamento Le indicazioni in caso di stipula di un contratto da parte di persona diversa dal beneficiario Tanto premesso, l'INPS con il Messaggio in commento precisa che relativamente alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la prestazione può essere riconosciuta anche nell'ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell'istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell'INPS, risulta che l'assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all'assistenza del beneficiario. In particolare, deve risultare, sia nel contratto di lavoro che nelle buste paga quietanzate, che l'indirizzo di svolgimento dell'attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione Universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione. Fonte: Mess. INPS 21 novembre 2025 n. 3514
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