L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 292 del 21 novembre 2025, chiarisce che, per i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'art. 24‑ter TUIR (pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Comuni del Mezzogiorno sotto 20.000 abitanti), anche l'avanzo di liquidazione percepito dalla liquidazione di una società estera costituisce reddito di capitale prodotto all'estero e può essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 7% per la durata dell'opzione. Nel caso di specie, il contribuente, residente in Francia e titolare dal 1° gennaio 2025 di redditi di pensione di fonte estera, intende trasferire nel 2026 la propria residenza in un Comune del Mezzogiorno (≤ 20.000 abitanti) e procedere alla messa in liquidazione di società estere (francese e lussemburghese) da lui partecipate, prive di asset o redditi italiani. Domanda se l'eventuale avanzo di liquidazione rientri nel 7% dell'art. 24‑ter TUIR. La risposta dell'Agenzia muove da due pilastri: la regola della produzione estera dei redditi ai sensi dell'art. 165 c. 2 TUIR in combinato con l'art. 23 TUIR (lettura “a specchio”), e la qualifica, ex art. 47 c. 7 TUIR, delle somme percepite in liquidazione come utili (redditi di capitale) per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto. Le somme percepite in liquidazione sono qualificate come utili per l'eccedenza sul costo: si tratta quindi di redditi di capitale. Applicando la lettura a specchio dell'art. 23 c. 1 lett. b) TUIR, il reddito da liquidazione corrisposto da una società estera si considera prodotto all'estero: rientra dunque nell'ambito applicativo dell'art. 24‑ter come reddito estero soggetto a imposta sostitutiva al 7%. Fonte: Risp. AE 21 novembre 2025 n. 292
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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