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venerdì 21/11/2025 • 18:05

Fisco DECRETO ETS, CRISI D'IMPRESA, SPORT E IVA

Rinviata al 1° gennaio 2036 l’applicazione dell’IVA per il non profit

Il 20 novembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di Terzo Settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, contenente la proroga al 1° gennaio 2036 delle norme sull'IVA per il Terzo Settore e altri enti non profit.

di Roberto Cossu - Dottore Commercialista e Docente

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Nelle dichiarazioni dell'Onorevole Alfredo Mantovano, pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta la grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto del confronto con la Commissione europea, che ha riconosciuto le specificità delle attività e dei servizi erogati dagli enti a favore dei propri aderenti. Nelle medesime dichiarazioni, il Sottosegretario Mantovano sottolinea che la proroga permette di assicurare continuità operativa e di semplificare gli adempimenti amministrativi per un'ampia platea di associazioni, contribuendo a supportarne la funzione sociale. Si conferma così un quadro normativo stabile e certo per il Terzo Settore, che potrà proseguire il proprio ruolo all'interno del tessuto sociale del Paese.

Da operazioni escluse a operazioni esenti

La disciplina prevista dall'art. 5 c. 15-quater DL 146/2021 ha modificato le regole IVA applicabili alle prestazioni erogate dagli enti nei confronti dei propri associati e tesserati. Con tale modifica, le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 4 e 6, sono state attratte nel campo di applicazione del tributo. Le stesse prestazioni, precedentemente considerate escluse, sono divenute esenti per effetto del loro inserimento nell'art. 10 DPR 633/72.

Tipi di operazioni

Il passaggio da operazioni escluse a operazioni esenti ha riguardato in particolare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore dei soci, degli associati o dei partecipanti, verso il pagamento di un corrispettivo specifico o di un contributo supplementare.

Le prestazioni, per essere considerate escluse, devono essere effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. L'esclusione è valida anche se le prestazioni sono rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale. Inoltre, la stessa esclusione opera anche nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Con la necessità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee, al fine di chiudere la procedura di infrazione avviata dall'Ue nei confronti dell'Italia, le operazioni sopra elencate sono divenute esenti e hanno perso la qualificazione di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Tempi di applicazione

L'applicazione della nuova normativa è stata più volte modificata: da una scadenza iniziale prevista per il 1° luglio 2024 era stata spostata al 1° gennaio 2026.

Esame della VI Commissione Finanze

La VI Commissione Finanze, dopo avere esaminato lo schema di decreto legislativo (Atto n. 295), ha espresso un parere favorevole, corredandolo tuttavia di una serie di osservazioni finalizzate a garantire un'attuazione coerente e non penalizzante della riforma. Le osservazioni puntavano a risolvere specifiche asimmetrie e a garantire la continuità di regimi fiscali favorevoli per gli enti associativi non commerciali.

La principale osservazione formulata dalla VI Commissione riguardava la necessità di coordinare l'introduzione del nuovo decreto legislativo con l'assetto normativo derivante dalla riforma degli enti del Terzo Settore. In particolare, era stato sottolineato il bisogno di garantire una progressiva attuazione dell'orientamento unionale in materia di IVA.

In modo specifico, la Commissione aveva invitato il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad assicurare, anche dopo il 1° gennaio 2026, un regime di esclusione dall'IVA per le operazioni svolte dagli enti associativi non commerciali. Tale misura veniva ritenuta essenziale per evitare ripercussioni negative sulla gestione economica degli enti che non esercitano in via prevalente attività commerciale, salvaguardandone la funzione sociale.

Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri

A seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 20 novembre 2025, l'applicazione della modifica è stata prorogata al 1° gennaio 2036. Pertanto, le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 4 e 6, fino al 31 dicembre 2035 restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA e non vengono attratte tra le operazioni esenti.

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