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Con l'ordinanza n. 30183 del 16 novembre 2025, la Corte di Cassazione è ritornata a pronunciarsi sulle condizioni che legittimano l'applicazione del titolo di non imponibilità dell'art. 58 DL 331/93 alla cessione interna di beni con trasporto/spedizione a cura del primo cedente italiano a destinazione del cessionario comunitario, al quale il cessionario italiano – in qualità di promotore della triangolazione – ha ceduto, a sua volta, i beni.

Breve descrizione dei fatti di causa

L'Amministrazione finanziaria ha contestato al primo cedente l'applicazione del titolo di non imponibilità, in quanto l'operatore italiano ha dimostrato l'avvenuto trasporto dei beni nello Stato membro di destinazione, ma non la configurabilità dell'operazione complessivamente posta in essere secondo lo schema della triangolazione di cui al citato art. 58 DL 331/93.

Entrambi i giudizi di merito hanno confermato la legittimità del regime di non imponibilità della cessione interna, sicché l'Amministrazione ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte sostenendo che non è sufficiente il trasporto all'estero dei beni, dovendo essere provato, da parte del contribuente, che l'operazione è voluta “ab origine” e nella sua rappresentazione documentale come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario comunitario.

Struttura dell'operazione

I giudici di legittimità, ribaltando la posizione dei giudici di merito, hanno osservato che, nello schema della triangolazione in esame, la cessione da parte del primo cedente viene effettuata non direttamente nei confronti del destinatario finale dei beni, ma a favore di un soggetto intermedio, anch'esso italiano, che effettua l'acquisto esclusivamente in funzione della successiva cessione intracomunitaria.

Di conseguenza, la cessione interna non si qualifica come imponibile, essendo propedeutica alla cessione intracomunitaria effettuata dal promotore della triangolazione, che si perfeziona con il trasferimento dei beni nello Stato membro del cessionario finale, individuato già all'origine come il destinatario.

In via di principio, salvo le considerazioni che seguono, tale impostazione è condivisibile, in quanto – come si desume dalla sentenza Toridas (causa C-386/16 del 26 luglio 2017) l'operazione triangolare nasce su impulso del cessionario finale che ordina i beni al fornitore italiano, il quale – a sua volta – non avendoli a magazzino, li acquista da un fornitore incaricandolo di trasportarli/spedirli direttamente al cessionario finale.

Prova del trasporto/spedizione dei beni nello Stato membro di destinazione

I giudici di legittimità hanno ritenuto che, ai fini della non imponibilità della cessione interna, non è sufficiente che il primo cedente italiano sia in grado di dimostrare l'avvenuto trasporto dei beni “a destino”. È, invece, essenziale la prova che l'operazione, fin dall'origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata concepita, secondo la comune volontà delle parti, come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario comunitario.

La stessa conclusione, sottolinea l'ordinanza n. 30183/2025, vale nell'ipotesi di esportazione in triangolazione, rispetto alla quale la cessione interna beneficia della non imponibilità di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72.

I giudici di legittimità hanno, inoltre, confermato l'orientamento in base al quale, nonostante il tenore letterale della norma, che subordina la non imponibilità della cessione interna alla condizione che il trasporto/spedizione sia curato dal primo cedente, è irrilevante chi abbia la disponibilità “giuridica” o “fisica” dei beni durante il trasporto/spedizione, proprio perché ad essere dirimente è che l'operazione sia voluta “ab origine” e nella sua rappresentazione documentale come cessione nazionale in vista del trasporto/spedizione al cessionario estero.

Illegittimità sul piano comunitario dell'art. 58 DL 331/93

Meno convincente è, invece, il passaggio dell'ordinanza in cui si afferma che la non imponibilità della cessione interna prevista dall'art. 58 DL 331/93 è coerente con la giurisprudenza della Corte europea in tema di vendite “a catena”, secondo cui, ove due cessioni successive abbiano dato luogo ad un solo trasporto intracomunitario, quest'ultimo può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che è l'unica a beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE per le cessioni intracomunitarie.

Invero, le indicazioni della Corte di giustizia evidenziano che il duplice trattamento di non imponibilità riconosciuto dalla normativa italiana, in capo al primo cedente e al promotore della triangolazione, non è compatibile a livello comunitario, dovendo essere limitato – quando il trasporto/spedizione è curato dal primo cedente – alla prima operazione, in quanto la seconda è territorialmente rilevante nel luogo di arrivo dei beni e, dunque, ivi imponibile.

A questa conclusione è, del resto, pervenuto lo stesso legislatore comunitario con la disciplina delle cessioni “a catena” di cui all'art. 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, novellato dalla Direttiva n. 2018/1910/UE.

Infatti, quando il trasporto è a carico del primo o dell'ultimo operatore della catena la cessione intracomunitaria è sempre quella alla quale partecipano tali soggetti. In particolare, se il trasporto è a carico del primo soggetto della catena, la cessione intracomunitaria è quella posta in essere dal medesimo, mentre le successive sono cessioni interne allo Stato membro di arrivo dei beni.

Pertanto, come messo in luce dalla Commissione europea nelle Note esplicative pubblicate nel mese di dicembre 2019, se il trasporto/spedizione è curato dal primo cedente italiano, il promotore della triangolazione, anch'esso italiano, è tenuto ad aprire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni, ove effettua il corrispondente acquisto intracomunitario a cui fa seguito la cessione interna.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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