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giovedì 20/11/2025 • 06:00

Speciali LE AGEVOLAZIONI DEL DDL BILANCIO 2026

Iper-ammortamento: riporto delle perdite fiscali in costanza di concordato biennale

Tra le novità contenute nel DDL Bilancio 2026 appare distintamente l'iper-ammortamento che deve essere indicato tra le variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. L'agevolazione può generare o incrementare una perdita fiscale che, secondo l'Agenzia delle Entrate, è riportabile negli esercizi successivi, anche se conseguita in costanza di concordato preventivo biennale. 

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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Ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), ai titolari di reddito d'impresa è riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2026, il relativo ordine risulti accettato dal venditore ed il pagamento del relativo acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, risulti effettuato.  

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti

Sono agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza di cui all'art. 30 c. 1 lett. a) n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Le maggiorazioni

La maggiorazione base prevista da applicare al costo degli investimenti, di cui sopra, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF), è pari al:

  • 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Si prevede, altresì, una maggiorazione speciale con riguardo agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui afferisce l'investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, per tali investimenti la misura della maggiorazione si considera innalzata come segue:

  • 220%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Comunicazione

Per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. GSE) ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest'ultimo.

Perdite fiscali e CPB

Sembra opportuno ricordare alcuni chiarimenti, già indicati da AE nella Circ. 30 marzo 2017 n. 4/E, con riguardo alla precedente agevolazione iper-ammortamento, cercando di attualizzarla alla vigente normativa.

Va subito premesso che il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento o del canone annuo di leasing fiscalmente deducibile.

Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una variazione in diminuzione, da “utilizzare” in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, che opera in via extracontabile e che va fruita:

  • per quanto riguarda l'iper-ammortamento: i) in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31 dicembre 1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi dell'art. 102 c. 2 TUIR) relativamente ai beni acquisiti in proprietà; ii) in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal già menzionato DM 31 dicembre 1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing (art. 102 c. 7 TUIR);
  • per ciò che concerne la maggiorazione relativa ai beni immateriali, “in misura non superiore al 50% del costo” (art. 103 c. 1 TUIR).

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi salvo il caso in cui l'interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Detta variazione in diminuzione, può generare una perdita d'esercizio fiscale (o incrementarla) che, chiaramente, potrà essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi ai sensi degli artt. 8 e 84 TUIR.

A titolo esemplificativo: nell'anno 2026, una società ha conseguito un reddito d'impresa pari a euro 20.000, ma usufruisce di una variazione in diminuzione dell'iper-ammortamento per euro 25.000. Ne deriva che, la società determina una perdita fiscale riportabile per euro 5.000.

Ci si chiede se la perdita fiscale (nel nostro caso 5.000 euro), determinata sul reddito effettivo, ma conseguita nel periodo d'imposta in costanza di CPB, può essere riportata e utilizzata nei periodi d'imposta successivi.

Si è dell'avviso che la perdita fiscale, conseguita nei periodi d'imposta oggetto di CPB, e non compensata in quanto il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, potrà essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi.

La conferma è fornita dalla stessa AE nella Circ. 17 settembre 2024 n. 18/E e e nella Circ. 24 giugno 2025 n. 9/E, laddove è stato precisato che, il contribuente, può computare in diminuzione le perdite fiscali, conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 TUIR.   

Alla luce di quanto precede, anche il contribuente che ha aderito al CPB 2025/2026, ha la possibilità di usufruire del beneficio dell'iper-ammortamento, senza temere di conseguire una perdita fiscale, per effetto della menzionata variazione in diminuzione, poi non riportabile. Detta perdita, quindi, è utilizzabile nei periodi d'imposta successivi.

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