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La norma interpretata L'art. 30 della disciplina IVA domestica contiene disposizioni relative al versamento di conguaglio e al rimborso dell'eccedenza. Il comma 3 del medesimo articolo prevede, in particolare, che l'eventuale eccedenza a credito, di ammontare superiore ad euro 2.582,28 possa essere richiesta a rimborso, totalmente o parzialmente, qualora sussistano alcuni presupposti, tra cui l'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili. Il caso giurisprudenziale Una società di capitali subentrava come utilizzatore in un contratto di leasing immobiliare, con finalità traslative, concernente un fabbricato adibito a residenza sanitaria. In virtù della norma citata in premessa, la società avanzava istanza di rimborso dell'eccedenza IVA a credito in virtù dal suo subentro quale utilizzatore del bene cui, però, seguiva il diniego di rimborso da parte dell'Ufficio, il quale sosteneva che la contribuente, come utilizzatore, non avesse ancora esercitato il relativo diritto di riscatto, acquistando la proprietà del bene e, quindi, non si era realizzato il presupposto dell'acquisto del bene previsto dalla normativa di riferimento. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso valorizzando la circostanza che per l'immobile oggetto di leasing era stato previsto il trasferimento della proprietà al conduttore alla scadenza del contratto e c...

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