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martedì 18/11/2025 • 06:00

Speciali DDL BILANCIO 2026

Rottamazione-quinquies: dilazione più vantaggiosa se non si decade dalla quater

La Rottamazione-quinquies, prevista dal DDL Bilancio 2026, è accessibile solo ai contribuenti già decaduti dalla Rottamazione-quater per mancati pagamenti precedenti il 30 settembre 2025. Chi è ancora in regola e deve pagare la rata del 30 novembre 2025 (che con i giorni di tolleranza slitta al 9 dicembre), non deve omettere tale versamento per accedere alla quinquies.

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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  • Ascolta la news 5:03
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L'iter procedurale della Manovra 2026 fra qualche settimana culminerà con l'approvazione ufficiale della nuova definizione agevolata delle cartelle con cui il legislatore, a distanza di 10 anni dalla prima rottamazione (2016), tenterà per l'ennesima volta di smaltire il magazzino della riscossione, sperando di garantire all'Erario gettito (ormai perso) e fornire aiuto ai contribuenti in difficoltà.

Infatti, numerosi contribuenti attendono di conoscere con certezza la disciplina e l'ambito applicativo della nascitura sanatoria quinquies che, alla luce del testo normativo redatto dal Governo e sottoposto all'esame del Parlamento, a latere di alcuni nuovi benefici fino ad ora mai concessi dovrebbe introdurre anche specifiche regole per escludere alcuni contribuenti dal perimetro applicativo della definizione alle quali, per tal motivo, è necessario prestare attenzione.

I benefici e la nuova possibilità di pagare in 9 anni

In prima battuta, è utile segnalare che, al pari delle precedenti versioni, anche per la quinquies il vantaggio economico rappresenta il cuore della misura poiché il contribuente sarà tenuto a pagare solo le imposte in origine dovute (oltre a spese di notifica, per eventuali procedure esecutive e l'aggio in misura ridotta). Saranno, invece, integralmente annullate tutte le sanzioni e gli interessi.

Invece, un nuovo elemento di potenziale favore, mai previsto nelle precedenti rottamazioni, dovrebbe consistere nell'introduzione di un piano di ammortamento eccezionalmente lungo, ben potendo il contribuente optare per un pagamento rateale fino a 9 anni – laddove, nelle precedenti versioni il massimo orizzonte temporale consentito si era attestato ai 5 anni.

Con la nuova definizione, quindi, si potrà passare ad un meccanismo quasi decennale (fino al 2035), assimilabile per durata ai piani di rateazione ordinari previsti dall'art. 19 DPR 602/73. Il pagamento potrà avvenire:

  • in unica soluzione entro 31 luglio 2026, oppure
  • in un massimo di 54 rate bimestrali fino al 31 maggio 2035

e con il seguente potenziale calendario:

  • 3 prime rate nel 2026 (luglio – settembre – novembre);
  • 48 rate bimestrali dal 2027 al 2034;
  • ultime 3 rate nel 2035.

È importante, comunque, ricordare che, salvo modifiche al testo definitivo, il suddetto vantaggio temporale comporterà, di contro, un incremento del quantum dovuto a causa degli interessi di rateazione che, previsti in misura del 4% annuo, potrebbero avereun peso rilevante in piano rateale da seguire fino al 2035.

Il legislatore, dunque, sta per introdurre una definizione ultra-agevolata con un potenziale maggiore appeal rispetto al passato: i contribuenti saranno attratti dalla possibilità di ottenere, oltre all' “ormai classico” taglio di sanzioni e interessi, la possibilità di pagare la sola “quota capitale” in un periodo di tempo molto lungo.

Sembrerebbe quindi che si stia per eliminare la principale criticità di natura temporale delle vecchie rottamazioni che, dopo le numerose adesioni, ha prodotto moltissime decadenze, specialmente nelle prime scadenze, causate da rate aventi importi non sostenibili.

I rapporti con la Rottamazione-quater

Il suddetto vantaggio dei 9 anni potrebbe attirare, tra gli altri, anche numerosi contribuenti che avevano già provato a sanare la propria posizione debitoria con la Rottamazione-quater.  Tuttavia, su tale specifico argomento è utile porre molta attenzione.

Sebbene il testo attualmente in discussione preveda espressamente che coloro che sono decaduti dalla Rottamazione-quater potranno accedere senza ostacoli alla nuova definizione, sarà necessario ben sapere che la predetta regola dovrebbe valere solo per coloro che ne sono decaduti per non avere pagato una delle rate antecedenti a quella prevista per lo scorso 30 settembre 2025. Solo in tale ipotesi, infatti, la precedente definizione divenuta inefficace non precluderà il nuovo intervento agevolativo, che anzi è espressamente previsto anche per recuperare i contribuenti che avevano già perso i benefici della quater o delle sanatorie precedenti.

Da ciò, però, deriva che i contribuenti della quater che, poiché ancora in bonis, sono chiamati a pagare la prossima rata entro il prossimo 30 novembre (con possibilità di proroga al 9 dicembre; a tal proposito, si ricorda che in tale data oltre al termine per il versamento della decima rata della Rottamazione-quater, scade anche quello per la seconda rata del piano di riammissione) dovranno attuare il suddetto adempimento senza pensare di potere omettere il pagamento della suddetta rata di novembre per decadere dalla quater e poi accedere alla quinquies.

Sul punto la norma, nella versione in discussione, prevede chiaramente che

  • se al 30 settembre 2025 tutte le rate scadute della Rottamazione-quater risultano pagate, il contribuente è considerato in bonis e non può in alcun modo inserire quei carichi nella nuova definizione;
  • coloro che sono già decaduti dalla quater entro il 30 settembre 2025 (oppure che ne sono decaduti prima di tale data) potranno invece accedere senza ostacoli alla nuova definizione quinquies, purché presentino la relativa domanda.

Pertanto, decadere successivamente, ad esempio non pagando la rata di novembre 2025, non consente di rientrare nella quinquies e determina soltanto la perdita della Rottamazione-quater, con la riattivazione integrale del ruolo in regime ordinario.  Chi spera di beneficiare della nuova rottamazione, non deve in alcun modo illudersi che l'omesso pagamento di novembre 2025 sia uno strumento utile: quella rata, maturando dopo il 30 settembre, è irrilevante ai fini dell'accesso alla quinquies, ma è pienamente rilevante ai fini della decadenza dalla quater, che a quel punto si traduce nella situazione peggiore possibile (nessun accesso alla definizione e ritorno al ruolo ordinario).

Gli ulteriori nuovi ambiti di applicazione

Gli aspiranti alla nuova sanatoria devono anche sapere che la nuova norma (ancora provvisoria) prevede, tra l'altro, anche i seguenti ulteriori ambiti applicativi fondamentali per stabilire se un contribuente possa effettivamente accedervi:

  • l'estensione temporale dei carichi affidati alla riscossione;
  • la natura dei controlli dai quali devono scaturire i debiti stessi.

L'art. 23, comma 1, del testo di legge redatto dal Governo estende la definizione a tutti i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Si tratta di finestra temporale molto ampia potendo porre in rottamazione ben 23 anni di ruoli potenzialmente definibili con una platea imponente di debiti residui che comprende sia le partite recenti sia quelle molto risalenti.

La scelta legislativa è chiaramente orientata ad ampliare la platea di debiti fino ad ora esclusi cercando contemporaneamente di favorire la pulizia dei ruoli storici e di ridurre il magazzino dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La seconda verifica oggettiva riguarda la natura dell'attività ispettiva da cui origina il debito, dovendo ben sapere che la definizione quinquies non sarà una sanatoria per le sanzioni derivanti dai c.d. controlli sostanziali, ma una misura dedicata alle sole imposte:

  • dichiarate e non versate,
  • corrette dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito dei controlli automatici e formali.

Più precisamente, vi rientrano solo i debiti generati:

  • da dichiarazioni annuali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP): le imposte che il contribuente ha “autoliquidato” ma non pagato
  • da controllo automatizzato: art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72: la liquidazione derivante da errori materiali, calcoli, mancati versamenti, crediti esposti in misura errata.
  • da controllo formale: art. 36-ter DPR 600/73 e art. 54-ter DPR 633/72: la contestazione di documenti, certificazioni, detrazioni, ritenute, oneri non congrui.

Tutto ciò che esce da questo perimetro è escluso, anche se poi confluito in un ruolo posto in riscossione tramite cartella.

In questo modo il legislatore limita la sanatoria ai debiti “di pagamento” ed evita che la definizione diventi uno strumento per condonare, tra le altre, le sanzioni irrogate con contestazioni di natura sostanziale e trasfuse in avvisi di accertamento.

Pertanto, chi ha debiti (anche recenti del 2022–2023) ma derivanti da controlli ed accertamenti sostanziali, anche se già posti in riscossione, non può accedere alla definizione; al contrario, chi ha debiti (anche molto vecchi per anni 2000–2005) derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate potrà rottamarli, senza limiti di anzianità.

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