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lunedì 17/11/2025 • 06:00

Impresa Whistleblowing

Segnalazioni di illeciti: modelli a confronto tra Francia, Germania e Regno Unito

Il whistleblowing ha assunto un ruolo sempre più centrale nella governance aziendale e nella tutela dell'interesse pubblico. Muovendo dalla Dir. UE 2019/1937, si analizzano le modalità di recepimento e attuazione nei principali ordinamenti europei, con focus su Francia, Germania e Regno Unito. L'obiettivo è valutare l'efficacia delle misure adottate e offrire spunti per una più matura applicazione del D.Lgs. 24/2023 nel contesto nazionale.  

di Camilla Zanichelli - Dottore Commercialista, esperta in compliance

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Introduzione

Negli ultimi anni, il whistleblowing ha assunto un ruolo sempre più centrale nella governance aziendale e nella tutela dell'interesse pubblico. Non si tratta più solo di un canale di denuncia, ma di un vero e proprio strumento di presidio etico, capace di intercettare rischi, prevenire illeciti e promuovere trasparenza.

La Dir. UE 2019/1937 ha rappresentato un punto di svolta, imponendo agli Stati membri l'adozione di sistemi di segnalazione efficaci e la protezione dei segnalanti. In Italia, il D.Lgs. 24/2023 ha recepito la Direttiva, ampliando la platea dei soggetti tutelati e rafforzando gli obblighi per le imprese. Tuttavia, la sfida non è solo normativa: è culturale.

In tale prospettiva, l'analisi dei modelli europei di riferimento può offrire indicazioni operative di particolare rilievo. Francia, Germania e Regno Unito adottano approcci normativi e gestionali differenti, ciascuno caratterizzato da specifici punti di forza e ambiti di criticità. Esaminarli consente non solo di comprendere le modalità di implementazione, ma anche di riflettere sulla qualità e sull'efficacia delle soluzioni adottate.

Francia: il modello Sapin II

La Francia ha anticipato molti dei principi della Direttiva UE con la Loi Sapin II, entrata in vigore nel 2016. La legge prende il nome da Michel Sapin, ex ministro delle finanze, e nasce con l'obiettivo di rafforzare la lotta alla corruzione e promuovere l'etica pubblica.

Uno degli elementi distintivi del modello francese è la procedura a tre livelli: il whistleblower deve prima segnalare internamente, poi può rivolgersi a un'autorità esterna e, solo in ultima istanza, rendere pubblica la segnalazione. Questo approccio mira a tutelare la riservatezza e a favorire la risoluzione interna dei problemi, ma garantisce comunque un percorso di escalation in caso di inerzia o reticenza.

La legge definisce in modo ampio il concetto di whistleblower, includendo dipendenti, ex dipendenti, collaboratori, fornitori e persino stagisti. Le imprese con più di 50 dipendenti sono obbligate a istituire canali interni di segnalazione, e l'Agence Française Anticorruption (AFA) svolge un ruolo di monitoraggio e supporto.

Cosa funziona:

  • la gradualità offre un equilibrio tra riservatezza e efficacia;
  • il ruolo dell'AFA garantisce un presidio istituzionale credibile;
  • la definizione ampia di whistleblower favorisce l'inclusività.

Cosa manca:

  • la procedura può risultare complessa e poco conosciuta;
  • la cultura della segnalazione è ancora fragile in molti settori;
  • le PMI faticano ad implementare sistemi strutturati.

Germania: il modello HinSchG

La Germania ha recepito la Direttiva UE con la Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), entrata in vigore nel 2023. La legge tedesca si distingue per la chiarezza procedurale e per l'istituzione di un'autorità centrale per la gestione delle segnalazioni esterne: il Bundesamt für Justiz (BfJ).

Tutte le imprese con più di 50 dipendenti sono obbligate a predisporre canali interni di segnalazione, ma il whistleblower può scegliere liberamente se rivolgersi all'interno o all'esterno. Questo approccio valorizza la fiducia e la libertà di scelta, evitando che il segnalante si senta intrappolato in procedure aziendali poco trasparenti.

Un altro elemento importante è l'inversione dell'onere della prova: in caso di ritorsione, è l'azienda a dover dimostrare che il provvedimento non è legato alla segnalazione. Questo principio rafforza la tutela del segnalante e scoraggia comportamenti ritorsivi.

Cosa funziona:

  • la presenza di un'autorità indipendente rafforza la fiducia nel sistema;
  • l'inversione dell'onere della prova tutela concretamente il whistleblower;
  • la possibilità di segnalare anche violazioni di norme nazionali amplia la portata.

Cosa manca:

  • l'implementazione è ancora in fase iniziale;
  • le imprese faticano a tradurre gli obblighi in prassi operative;
  • la formazione è insufficiente, soprattutto nelle PMI.

Regno Unito: il modello PIDA

Il Regno Unito, pur non essendo più vincolato dalla Direttiva UE, è considerato un precursore in materia di whistleblowing. Il Public Interest Disclosure Act (PIDA) è in vigore dal 1998 e ha generato una vasta giurisprudenza che ne ha affinato l'applicazione.

Il PIDA tutela, difatti, i lavoratori che segnalano illeciti nell'interesse pubblico, e consente la segnalazione diretta a enti esterni, regolatori o media, in presenza di determinate condizioni. Il sistema si basa su un forte presidio giuridico: il tribunale del lavoro è il principale strumento di tutela, e organizzazioni come Protect (ex Public Concern at Work) offrono supporto e consulenza ai whistleblower.

Il modello britannico è meno procedurale e più orientato alla sostanza: ciò che conta è la buona fede del segnalante e la rilevanza pubblica della segnalazione. Questo approccio ha favorito una cultura più aperta e meno burocratica.

Cosa funziona:

  • la giurisprudenza consolidata offre certezze interpretative;
  • il ruolo delle ONG rafforza il supporto al segnalante;
  • la possibilità di segnalare direttamente all'esterno amplia le opzioni.

Cosa manca:

  • non esiste un obbligo generalizzato per le imprese di istituire canali interni;
  • la protezione è limitata ai lavoratori subordinati;
  • il sistema è meno strutturato rispetto ai modelli continentali.

Conclusioni

Il whistleblowing è molto più di un canale di denuncia. È un termometro della fiducia, un presidio di legalità, un indicatore di governance. Francia, Germania e Regno Unito ci mostrano che la protezione del segnalante non è solo una questione tecnica, ma una scelta culturale.

In tutti i casi, emerge un punto comune: la protezione del segnalante è un indicatore di maturità democratica e organizzativa. Non basta avere una norma: serve un sistema credibile, accessibile, umano.

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