
giovedì 13/11/2025 • 12:35
L'INPS, con Mess. 12 novembre 2025 n. 3409, fornisce istruzioni operative per il pagamento a conguaglio delle prestazioni integrative di CIGS, CIGO e AIS erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
redazione Memento
Il Messaggio INPS n. 3409 del 12 novembre 2025 fornisce le indicazioni operative per la gestione e il pagamento delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. In particolare, il messaggio si concentra sulle modalità di pagamento a conguaglio (anticipato dal datore di lavoro) della prestazione integrativa rispetto ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), ordinaria (CIGO) e all'assegno di integrazione salariale (AIS).
Istruttoria e autorizzazione delle istanze
Dopo aver ricordato che la modalità di pagamento della prestazione integrativa è la medesima della prestazione principale, l'Istituto informa che la delibera di autorizzazione del pagamento, contenente i dati della prestazione integrativa e l'indicazione del montante conguagliabile, è consultabile dal datore di lavoro nel Cassetto previdenziale del contribuente (“Dati complementari” > “Cruscotto CIG e Fondi”).
A livello procedurale, il provvedimento di autorizzazione della prestazione integrativa presenta un numero identificativo corrispondente al numero di autorizzazione della prestazione principale, con la sola differenza che la quinta cifra “5” viene sostituita dalla cifra “6”. Pertanto, l'autorizzazione della prestazione principale e quella integrativa sono abbinate a un unico ticket esposto.
Rielaborazione dei flussi Uniemens
Una volta autorizzata la prestazione integrativa, i flussi Uniemens che sono stati precedentemente trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale sono utilizzati anche per il calcolo della prestazione integrativa. Di conseguenza, il datore di lavoro o l'intermediario abilitato non sono tenuti a effettuare ulteriori trasmissioni: il sistema procede al calcolo solo se i flussi della prestazione principale risultano in stato "accreditato".
I flussi Uniemens vengono sottoposti nuovamente a controlli di coerenza, congruità e compatibilità specifici per la prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS. Se uno di tali controlli non dovesse essere superato, ciò implica sia il ricalcolo del montante conguagliabile per la prestazione principale, sia l'eliminazione dell'accredito sulla posizione assicurativa del lavoratore.
Il calcolo della prestazione integrativa oraria avviene secondo un algoritmo specifico (illustrato nell'Allegato n. 1 al Messaggio n. 2230/2025). Il parametro di riferimento per tale calcolo è la retribuzione mensile utile per il TFR, fornita dal datore di lavoro con la trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato. La prestazione è erogata per l'intero periodo autorizzato dal provvedimento di concessione e può riguardare la totalità dei beneficiari inclusi nell'autorizzazione della prestazione principale.
Modalità di pagamento
La procedura di pagamento calcola l'importo della prestazione integrativa che il datore di lavoro può conguagliare, facendo riferimento alle ore di riduzione/sospensione esposte con il ticket della prestazione principale.
Per la richiesta di conguaglio degli importi anticipati, i datori di lavoro o gli intermediari devono valorizzare l'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> indicando il numero di autorizzazione della prestazione integrativa: tale indicazione supera quanto stabilito precedentemente. È fondamentale, ricorda l'INPS, che il conguaglio sia richiesto solo per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza.
Per quanto riguarda l'importo autorizzato, se il valore della prestazione integrativa eccede la capienza dell'importo autorizzato, il conguaglio non viene reso disponibile. In questa evenienza, il datore di lavoro può inoltrare una richiesta di rivalutazione dell'importo autorizzato alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, utilizzando i canali istituzionali. La Direzione, verificando il rispetto dei limiti finanziari imposti dalla normativa del Fondo, può sottoporre una rideterminazione dell'importo al Comitato amministratore per una successiva delibera di rettifica.
Contributo addizionale
Il messaggio in commento chiarisce, infine, che il contributo addizionale è dovuto e calcolato automaticamente per tutte le autorizzazioni di pagamento della prestazione integrativa, anche se il medesimo contributo non era dovuto per la prestazione principale.
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