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lunedì 14/07/2025 • 15:40

Lavoro DALL'INPS

Fondo di solidarietà telecomunicazioni: precisazioni sull'integrazione CIGS, CIGO e AIS

L'INPS, con Messaggio 14 luglio 2025 n. 2230, fornisce indicazioni per la corretta stima e compilazione delle domande per le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

a cura di

redazione Memento

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L'INPS, con il messaggio n. 2230 del 14 luglio 2025, fornisce nuove precisazioni in merito alle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Queste prestazioni si pongono come suppletive rispetto ai trattamenti di integrazione salariale (CIGS, CIGO e AIS), assicurando un trattamento complessivo pari all'80% dell'imponibile per il calcolo del TFR.

L'INPS aveva già fornito indicazioni operative per usufruire delle misure relative al Fondo, tramite il messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025.

Operatività e calcolo della prestazione integrativa

Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024, e le prestazioni integrative si applicano per autorizzazioni concesse per periodi a partire dal 1° gennaio 2024. Al momento è possibile presentare domanda solo per prestazioni con pagamento a conguaglio, visualizzabili sul "Cassetto previdenziale del contribuente"

La retribuzione oraria di riferimento per il calcolo dell'integrazione segue le stesse modalità della prestazione principale, basandosi sulla retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR e corrispondente al dato fornito dal datore di lavoro nell'elemento <MeseTFR>, a sua volta contenente l'elemento <BaseCalcoloTFR>, all'interno del flusso Uniemens.

Dettagli e esempi di calcolo sono illustrati nell'Allegato 1 del messaggio INPS. 

Compilazione della domanda

In fase di compilazione, la procedura precompila le ore autorizzate per la prestazione principale, consentendo di inserire l'importo stimato della prestazione integrativa. Tale importo deve essere calcolato secondo l'algoritmo fornito dall'INPS utilizzando i dati retributivi di ogni beneficiario per l'intero periodo di concessione, al netto dell'integrazione salariale lorda già liquidata per la prestazione principale.

Modifica delle istanze già inviate

Precisa l'INPS che, qualora alla luce delle nuove indicazioni i datori di lavoro ritenessero necessario correggere gli importi indicati nelle istanze di prestazione integrativa già inviate, è possibile inviare una PEC alla alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell'INPS, all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it  entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio in oggetto (cioè entro il 13 agosto).

Le istanze verranno poi esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, seguendo l'ordine cronologico e le disponibilità finanziarie.

Fonte: Mess. INPS n. 2230 del 14 luglio 2025

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