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Il Collegato Lavoro (art. 30 L. 203/2024) ha aggiunto, all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il settimo comma, disponendo che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.   

Inizialmente l'INPS, con circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, ha fornito indicazioni per l'applicazione di questa disposizione e per la valutazione dei suoi presupposti.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, superando tale orientamento, hanno delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Tanto premesso, con Circ. 12 novembre 2025 n. 141, in attuazione del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'INPS fornisce le seguenti indicazioni che, dal 12 novembre 2025, sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la circolare n. 48/2025.

I nuovi principi sanciti dalle Sezioni unite

Le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato che occorre differenziare la decorrenza del termine di prescrizione per l'azione di costituzione della rendita nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiederla (Cass. SU 7 agosto 2025 n. 22802):

  • per il datore di lavoro la decorrenza della prescrizione è fissata dalla scadenza del termine per versare i contributi;
  • per il lavoratore (che può sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita versando la dovuta riserva matematica e salvo il risarcimento del danno) il termine decorre da quando è maturata la prescrizione per il datore di lavoro e questi non possa più provvedere a costituire la rendita. 

Imprescrittibilità del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia

Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia è soggetto a prescrizione.

Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia o quando, in forza della maturata prescrizione, la costituzione della rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'INPS né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.

Il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l'INPS la rendita vitalizia sia dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

Istanza presentata dal datore di lavoro 

La facoltà riconosciuta al datore di lavoro si prescrive decorsi dieci anni dalla data di prescrizione dei contributi a cui l'istanza si riferisce; conseguentemente, la Struttura INPS territorialmente competente deve verificare che tra la data di prescrizione dei contributi e la data dell'istanza del datore di lavoro non siano decorsi più di dieci anni. Qualora il termine non risulti decorso, l'istanza deve essere esaminata nel merito; diversamente, la medesima deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Infatti, per il datore di lavoro non è prevista la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti.

Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti

Il diritto del lavoratore di attivare la rendita in via sostitutiva si prescrive decorsi dieci anni dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro. La Struttura territorialmente competente deve verificare se, alla data dell'istanza del lavoratore o dei suoi superstiti, il diritto del datore di lavoro risulti prescritto:

  • se il diritto del datore di lavoro non è prescritto, l'istanza si considera proposta, subordinatamente alla prova di non potere ottenere la costituzione della rendita dal datore di lavoro;
  • se il diritto del datore di lavoro è prescritto, ma non sono decorsi dieci anni dalla sua prescrizione, l'istanza è comunque riconducibile al quinto comma, senza che il lavoratore sia gravato dall'onere di provare di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro.

Onere di riscatto

Ai fini dell'esercizio della facoltà del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia reversibile, il termine di prescrizione decorre dall'intervenuta prescrizione dei contributi omessi; per la costituzione della rendita vitalizia chiesta dal lavoratore, il termine di prescrizione decorre da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia.

Nulla preclude al lavoratore la possibilità di agire in sostituzione del datore di lavoro che non possa, per altre ragioni, o non voglia provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell'azione datoriale. Anche in questo caso, e ancora prima della maturazione della prescrizione, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro provvedendo al versamento della riserva matematica.

In questa ipotesi, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dallo stesso datore di lavoro. Ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro, le istanze devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l'intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell'intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno. Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro.

Fonte: Circ. INPS 12 novembre 2025 n. 141

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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