L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 12 novembre 2025 n. 290, chiarisce come devono essere tassate le somme percepite da un erede residente in Italia dopo la liquidazione di un fondo pensione statunitense. Le somme sono imponibili solo in Italia, con possibilità di rimborso delle ritenute fiscali applicate negli Stati Uniti. In particolare, in tema di trattamento fiscale dei fondi pensione esteri ereditati da contribuenti residenti in Italia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito se un cittadino italiano percepisce la liquidazione di un fondo pensione USA a seguito di una successione, tale somma va considerata una pensione di ogni genere e viene tassata in Italia secondo la normativa vigente. Non è rilevante la natura volontaria dei contributi versati dal defunto nel fondo pensione. La Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni stabilisce che l’importo in questione è imponibile esclusivamente in Italia, Stato di residenza dell’erede. Di conseguenza, non doveva essere applicata alcuna ritenuta negli USA; se ciò è avvenuto, l’erede può presentare istanza di rimborso della ritenuta fiscale alle autorità statunitensi e, in caso di rigetto, avvalersi della procedura amichevole prevista dal trattato internazionale. Fonte: Risp. AE 12 novembre 2025 n. 290
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