Con riferimento ai lavoratori del settore marittimo e dell'aviazione civile appartenenti alla platea dei destinatari della circolare n. 179 del 23 dicembre 2013 l'INPS, a fare data dal 1° gennaio 2014, l'INPS eroga in modalità diretta le seguenti prestazioni di tutela per la malattia, caratterizzate dalle specificità del settore in argomento:
Per le ulteriori prestazioni, diverse dalle tutele per la malattia, non aventi le specificità del settore in argomento, si applica la medesima normativa prevista per la generalità degli assicurati all'INPS.
Nello specifico, si tratta delle seguenti prestazioni:
Con particolare riferimento alle suddette prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia, con la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015 è stata prevista la facoltà per il datore di lavoro di anticipare il pagamento delle stesse, ponendo a conguaglio le somme anticipate a tale titolo con i contributi dovuti all'INPS. Tale facoltà è esercitata mediante la richiesta alla Struttura territorialmente competente dell'Istituto dell'attribuzione del codice di autorizzazione (CA) “2G”, avente il significato di “Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”; in assenza di tale codice, le prestazioni sono erogate a pagamento diretto dall'INPS.
Il superamento della Circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173
L'INPS, con Mess. 10 novembre 2025 n. 3368, comunica il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell'applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell'aviazione civile.
Applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio
L'articolo 1 del DL 663/79 convertito, con modificazioni, dalla L. 33/80, in merito alle modalità di pagamento delle prestazioni previdenziali dispone che ai lavoratori dipendenti, le indennità di malattia e di maternità, nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o del midollo osseo sono corrisposte dal datore di lavoro che, conseguentemente, deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di tali trattamenti con quelli dei contributi e con le altre somme dovute all'INPS. Inoltre, viene disciplinato il rimborso a favore del datore di lavoro nei casi in cui, dalla denuncia contributiva, risulti un eventuale saldo a credito per incapienza delle somme dovute a titolo di contributi.
Rispetto a quanto illustrato nella citata circolare n. 173/2015, le lavorazioni in argomento sono state interessate da un processo di integrazione nei flussi standard, in un'ottica di armonizzazione delle relative modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all'INPS, che ha portato a superare la scelta facoltativa dell'applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la tutela della malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell'aviazione civile.
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