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giovedì 02/10/2025 • 12:35

Fisco DALLE DOGANE

Navigazione marittima: chiarimenti su esenzione da accisa

Il semplice possesso della licenza al trasporto promiscuo di passeggeri e merci è condizione necessaria, ma non sufficiente, a ottenere automaticamente il beneficio fiscale dell'esenzione dall'accisa. Lo ha chiarito la Circ, AD 1° ottobre 2025 n. 26/D.

a cura di

redazione Memento

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L'iscrizione delle imbarcazioni nei registri navali abilita l'unità navale ad esercitare l'attività di trasporto promiscuo di passeggeri e merci, ma tale licenza non implica necessariamente che il natante autorizzato svolga un servizio regolare di trasporto, né esclude che l'imbarcazione possa essere utilizzata anche per attività diverse. Il semplice possesso della licenza è condizione necessaria, ma non sufficiente, a ottenere automaticamente il beneficio fiscale dell'esenzione dall'accisa. Ciò in quanto il documento in parola abilita l'unità navale esclusivamente allo svolgimento di attività di trasporto nei limiti previsti dalla normativa marittima, ma nulla dice in merito alla regolarità del servizio. Pertanto, come chiarito dalla Circ. AD 1° ottobre 2025 n. 26/D, i soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, anche per un periodo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi di trasporto a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri, pur se muniti di particolari autorizzazioni o licenze, dovranno necessariamente richiedere il rilascio del codice identificativo previsto dall'art. 6-bis DM 225/2015. Sono da considerarsi esclusi dagli obblighi procedurali previsti dall'art. 6-bis i servizi di battellaggio, rientranti tra quei servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle operazioni portuali, istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della navigazione e dell'approdo. Circa l'impiego agevolato di carburanti ed oli lubrificanti per la navigazione marittima in esenzione da accisa (ai sensi del punto 3 della tabella a A allegata al D.Lgs. 504/95) si ribadisce con la circolare in commento che l'agevolazione trova applicazione per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti. Quanto al trasporto passeggeri, l'esenzione dall'accisa è riservata ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, come disposto dal DM 225/2015. Si ricorda che il trasporto regolare è da intendersi come quel servizio di trasporto, anche di collegamento tra due o più località, svolto con continuità e sistematicità, effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti. Tale servizio è offerto indifferenziatamente al pubblico e in ogni circostanza, salvo cause di forza maggiore e, peraltro, si caratterizza per l'intrinseca necessità di coordinamento all'interno del piano di trasporto pubblico locale che richiede un'attenta pianificazione e deve essere concordato con gli enti territoriali competenti.  Lo scopo del trasporto regolare di passeggeri non è ricreativo; in esso assume carattere predominante l'utilità pubblica o la necessità del trasferimento che è effettuato indipendentemente dalla volontà dei passeggeri e dal numero degli stessi. Fonte: Circ. AD 1° ottobre 2025 n. 26/D

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