Nel caso oggetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27572 del 16 ottobre 2025, la Corte d'appello territorialmente competente confermava la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda proposta da un lavoratore affinché venisse riconosciuto il suo diritto a non restituire all'INPS i ratei di pensione di anzianità percepiti, nonostante, al tempo della domanda, risultasse occupato presso un'organizzazione sindacale nell'ambito di un rapporto di lavoro “in nero”.
Il lavoratore contestava, altresì, l'annullamento della contribuzione figurativa ex art. 31 Statuto dei Lavoratori che l'INPS gli aveva in precedenza accreditato sul presupposto – poi rivelatosi non veritiero – di un'assunzione presso un altro datore di lavoro, seguita da un distacco per attività sindacale presso l'organizzazione sindacale. In realtà, l'assunzione di fatto era stata effettuata direttamente da quest'ultima.
La Corte d'appello riteneva che, con la sentenza passata in giudicato tra il lavoratore e l'organizzazione sindacale, era stata accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro “in nero”. Tale giudicato produceva effetti riflessi a vantaggio dell'INPS, sia in relazione al diritto alla ripetizione della pensione di anzianità, s...
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