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mercoledì 12/11/2025 • 06:00

Fisco ENTRO IL 2 DICEMBRE

Bonus ZES Unica: comunicazione integrativa dal 18 novembre 2025

Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 occorre comunicare gli investimenti realizzati all'interno della ZES Unica entro il 15 novembre 2025 così da poter accedere al credito d'imposta. Chi non si adopera in tempo decade dal beneficio.

di Carlo Maria Andò - Equity partner Bip Law & Tax

di Michela Negri - Manager BIP Law & Tax

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Le imprese interessate a fruire del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle regioni incluse nella ZES Unica erano chiamate ad effettuare una prima comunicazione tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, nella quale era richiesto di indicare gli importi relativi alle spese già sostenute dal 1° gennaio nonché quelle da sostenere fino al 15 novembre 2025.

Dopodiché, è obbligatorio, pena la decadenza dal beneficio, procedere, in via telematica, con una comunicazione integrativa nella finestra temporale tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.

Nel caso l'istanza, ove inviata tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2025, venga parzialmente scartata dal servizio telematico, è ammessa la ritrasmissione entro il 7 dicembre 2025, ma solo se lo scarto non riguardi l'intero file (come, ad esempio, in caso di “file non elaborabile”). In questo caso, bisognerà correggere il tiro necessariamente entro il 2 dicembre.

Cosa sapere della dichiarazione integrativa

Oltre a riportare gli importi definitivi dei progetti di investimento agevolabili (quadro A) e relativa articolazione tra impianti, macchinari, attrezzature e immobili effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (quadro B), sarà necessario riportare gli estremi delle fatture elettroniche e della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale (o da un revisore selezionato ad hoc ove non viga l'obbligo legale di revisione dei conti) che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla  documentazione contabile predisposta  dall'impresa (quadro E).

Sarà necessario, inoltre, fare una verifica interna all'azienda per verificare l'eventuale presenza di altri aiuti di Stato e aiuti de minimis con riguardo ai medesimi costi ammissibili: il relativo cumulo, infatti, non deve andare oltre l'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.

In altre parole, considerando che il credito d'imposta ZES Unica prevede già l'applicazione dei massimali di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, il credito d'imposta andrà decurtato dall'ammontare di altri aiuti concessi o richiesti sui medesimi investimenti. A tal riguardo andrà debitamente compilato il quadro D del modello.

Si tenga presente, tuttavia, che il Credito ZES Unica è comunque cumulabile, nei limiti del 100% della spesa sostenuta, con altre misure agevolative che non costituiscono aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, ovverosia con le misure fiscali generali tra cui, ad esempio, il credito d'imposta 4.0.

Come utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa

Prima di tutto il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, il che significa che la compensazione deve passare necessariamente dai canali telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline/F24 web) e non via home banking così che l'amministrazione finanziaria possa effettuare preventivamente tutti i controlli necessari.

Per conoscere l'importo del credito effettivamente fruibile si dovrà necessariamente attendere il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (Provvedimento) in cui viene comunicata la percentuale da applicare al credito d'imposta teoricamente spettante emergente dalla comunicazione integrativa in considerazione delle risorse finanziarie a disposizione alla luce di tutte le comunicazioni pervenute. Il Provvedimento è atteso entro il 12 dicembre 2025.

Il credito sarà quindi effettivamente utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento in parola e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Nel caso in cui gli investimenti non siano tutti supportabili da fatture elettroniche, il contribuente dovrà procedere ad inviare tramite PEC la certificazione rilasciata dal revisore via PEC all'indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento e, successivamente, attendere l'esito della verifica documentale della stessa da parte del Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Nel caso di acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativi a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella certificazione deve essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei predetti investimenti e le relative fatture devono essere inviate, unitamente alla certificazione, al medesimo indirizzo PEC.

Le verifiche antimafia

Si ricorda che se il credito, così come emergente dalla comunicazione integrativa, è superiore a 150.000 euro, sono previsti controlli antimafia da parte del Centro Operativo di Cagliari e solo al buon esito delle stesse, formalizzato tramite apposita ricevuta telematica, sarà possibile procedere alla compensazione.

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