Premessa
In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (derivanti da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse), da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, sono destinatarie di particolari benefici.
Tali imprese possono stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o RSU, contenente un progetto industriale e di politica attiva, al fine di superare le difficoltà del settore e gestire processi di transizione occupazionale attraverso la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.
Il progetto deve contenere:
Il datore di lavoro, solo con riferimento ai lavoratori di cui al punto n. 3, ha diritto ad un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico (con esclusione dei premi INAIL):
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'INPS provvede alla revoca dell'incentivo se:
Per tutelare il perimetro occupazionale è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, GMS, dimissioni o per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. In caso di interruzione dei rapporti di lavoro per motivi diversi, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito (Mess. 6 novembre 2025 n. 3344).
Le istruzioni dell'INPS: è sempre obbligatorio trasmettere l'accordo
Essendo l'accordo in sede governativa condizione per la fruizione dell'esonero, l'INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del Lavoro dell'elenco dei destinatari della misura e dell'ammontare dell'esonero calcolato.
In tale trasmissione il citato Dicastero comunica all'INPS, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, i dati identificativi delle nuove imprese interessate all'accordo (denominazione e codice fiscale delle aziende coinvolte, nonché il numero dei lavoratori interessati alla fruizione dell'esonero, la decorrenza del medesimo e il periodo di spettanza dell'esonero e la proiezione dei costi individuata nell'accordo).
In particolare, ai fini dell'esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene attribuito dall'Istituto il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all'esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.
L'attribuzione del suddetto CA viene effettuata dall'Istituto per il periodo di spettanza dell'esonero in argomento, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito della stipula dell'accordo.
La fruizione dell'esonero può avvenire, per le sole imprese a cui sia stato preventivamente attribuito il CA “2L”, mediante conguaglio tramite le denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.
Indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens
Per potere esporre l'agevolazione contributiva, dal mese di competenza di dicembre 2025, i datori di lavoro che hanno stipulato l'accordo e siano stati preventivamente autorizzati, devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
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