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venerdì 07/03/2025 • 11:13

Lavoro Dal Ministero del Lavoro

Aggregazione d’imprese: sgravio contributivo totale per i datori di lavoro

Il Ministero del Lavoro, con DM 13 gennaio 2025 pubblicato il 6 marzo, fornisce alcune istruzioni per accedere allo sgravio contributivo rivolto ai datori di lavoro che costituiscono nuove imprese attraverso processi di aggregazione (art. 4-ter DL 4/2024 conv. in L. 28/2024).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (derivanti da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse), da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, sono destinatarie di particolari benefici. Tali imprese possono stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o RSU, contenente un progetto industriale e di politica attiva, al fine di superare le difficoltà del settore e gestire processi di transizione occupazionale attraverso la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

Il ministero del Lavoro, con DM 13 gennaio 2025 pubblicato il 6 marzo, fornisce alcune istruzioni per accedere allo sgravio contributivo

Contenuto del progetto

Il progetto deve contenere:

a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;

b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;

c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e i profili professionali oggetto di formazione;

d) il numero delle ore di formazione (non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno);

e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente per almeno 48 mesi.

Per tutelare il perimetro occupazionale è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, GMS, dimissioni o per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. In caso di interruzione dei rapporti di lavoro per motivi diversi, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito.

Misura dello sgravio

Il datore di lavoro, solo con riferimento ai lavoratori di cui alla lettera c), ha diritto ad un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico (con esclusione dei premi INAIL):

- per un periodo di 24 mesi, per un massimo di € 3.500 per lavoratore;

- per ulteriori 12 mesi per un massimo di € 2.000 per lavoratore.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo non si applicano le generali condizioni di accesso ai benefici contributivi

Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

Revoca dell’esonero

L'INPS provvede alla revoca dell'incentivo se:

- l’operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti nell’accordo stipulato in sede governativa;

- nel periodo di durata del beneficio ai lavoratori non sono state erogate le attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive.

Fonte: DM 13 gennaio 2025

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