Con la Risp. AE 5 novembre 2025 n. 286, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la stabile organizzazione italiana (SO ITA) di una compagnia di assicurazione estera è tenuta a operare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25-bis DPR 600/73 sulle provvigioni corrisposte a broker e agenti assicurativi che agiscono nel mercato italiano, anche se la SO ITA agisce come mero centro di incasso temporaneo dei premi assicurativi e non è parte contrattuale nei rapporti di provvigione. La ritenuta va operata sia nel caso in cui SO ITA riceva i premi già al netto delle commissioni spettanti a broker e Coverholder (Caso 1), sia nel caso in cui la SO ITA trasferisca i premi ai broker accreditati che li rigireranno poi alla casa madre estera (Caso 2).
Si ricorda che il c. 1 dell'art. 25-bis DPR 600/73 prevede che i soggetti indicati nel c. 1 dell'art. 23... i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione... devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Dal 1° gennaio 2024, per effetto della legge di bilancio 2024, è stato soppresso il regime di esonero da ritenuta per agenti e mediatori assicurativi. Nella circolare n. 7/E del 21 marzo 2024 è stato chiarito che per effetto della suddetta modifica il regime di esonero dalla ritenuta d'acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione.
Inoltre, il c. 4 dell'art. 25-bis disciplina il caso in cui le provvigioni siano trattenute direttamente dai percipienti (broker, agenti, Coverholder) sulle somme riscosse: anche in questo caso la ritenuta deve comunque essere operata, con termini di versamento specifici.
Nel caso di specie, l'istante è una compagnia assicurativa belga che opera in Italia tramite una stabile organizzazione (SO ITA), avvalendosi di Managing Agent, Coverholder e broker accreditati. SO ITA riceve i premi assicurativi dagli intermediari locali, spesso già al netto delle provvigioni trattenute da questi ultimi. SO ITA, tuttavia, non è parte delle convenzioni che disciplinano le provvigioni tra la casa madre estera e gli intermediari (broker, Coverholder, broker accreditati) e funge da “centro di incasso temporaneo” per esigenze di compliance amministrativa e fiscale. La società istante aveva sostenuto che, non essendo parte dei rapporti di provvigione e non disponendo delle informazioni necessarie, SO ITA non potesse qualificarsi come soggetto obbligato alla ritenuta (sostituto d'imposta) ai sensi dell'art. 25-bis.
L'Agenzia delle Entrate ha rigettato la soluzione interpretativa proposta dalla società, affermando che la SO ITA riveste il ruolo di sostituto d'imposta, dovendo operare la ritenuta sulle provvigioni al momento del pagamento, sia che le somme siano trasferite al netto delle commissioni, sia che queste siano successivamente corrisposte a broker accreditati.
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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