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Anche durante il periodo di prova, le dimissioni presentate nel periodo tutelato dei genitori lavoratori dipendenti devono essere convalidate dall'Ispettorato territoriale del lavoro. L'interpretazione arriva dal Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025.

Quadro normativo

Come è noto, l'art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni che interviene nel periodo protetto devono essere convalidate dall'Ispettorato territoriale competente.

Il periodo protetto è, più precisamente:

  • per la sola lavoratrice, quello relativo al periodo di gravidanza;
  • per la lavoratrice e per il lavoratore, quello corrispondente ai primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. In caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'art. 31 c. 3 lett. d) L. 184/1983, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

In questi casi, dunque, l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata alla convalida in parola; come si può notare, la norma non fa alcun riferimento ai motivi del recesso delle parti.

La ratio della disciplina di tutela della maternità e della paternità è, inoltre, quella di accertare la genuina volontà della lavoratrice o del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro.

Periodo di prova

Interpretando la norma secondo i criteri dettati dall'art. 12 delle Preleggi, non pare possa emergere una deroga alla fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore o della lavoratrice durante il periodo di prova.

A tali conclusioni giunge la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ricorda come la convalida dell'atto della lavoratrice o del lavoratore si inserisca, all'interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Si tratta, dunque, di un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore. Facendo leva sulla finalità della tutela, il Ministero ritiene che l'obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova.

Naturalmente l'interpretazione ministeriale rimane un documento di prassi che può essere utile a chi deve applicare la norma e non vincola le parti a dovervi ricorrere. Tuttavia, pare evidente che ove insorgesse una controversia tra le parti, il rischio è quello che in sede giudiziale potrebbe essere eccepita l'inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro con tutte le conseguenze che ne deriva. L'interpretazione relativa alla riconduzione della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di prova nell'alveo dell'obbligo di convalida non si ritiene determini ulteriori conseguenze sul piano del rapporto di lavoro.

Va ricordato che, a mente del dell'art. 55 c. 1 D.Lgs. 151/2001, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (cioè dall'inizio della gravidanza, durante per il periodo di interdizione e fino al compimento di un anno del bambino come da art. 54 c. 1 D.Lgs. 151/2001), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

Tale fattispecie non si ritiene tuttavia applicabile alle dimissioni durante il periodo di prova, atteso che l'art. 55 c. 1 appena citato fa riferimento alle dimissioni volontarie; le dimissioni durante il periodo di prova sono invece disciplinate dall'art. 2096 c.c. che prevede, come è noto, la libera recedibilità senza obbligo di preavviso.

In definitiva, si ritiene che le dimissioni durante il periodo di prova del genitore lavoratore o lavoratrice nel periodo tutelato ex art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/2001 non determinino l'assimilabilità ad un licenziamento in applicazione del comma 1 dello stesso articolo rimanendo unicamente applicabile l'obbligo di convalida.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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redazione Memento

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Luca Furfaro

- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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