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Il Ministero del Lavoro, con la Nota 13 ottobre 2025 n. 14744, ha chiarito che l'obbligo di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori si applica anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga durante il periodo di prova.

La scopo dell'istituto della convalida

La previsione della convalida presso l'ITL, a seguito della riforma Fornero, è stata prevista anche per i primi 3 anni di vita del bambino – quindi, estesa rispetto alla precedente formulazione che la limitava al primo anno di vita. Questa estensione ha sancito l'autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento, operante solo fino al primo anno di vita del bambino, riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

La convalida si inserisce, quindi, all'interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Si tratta, dunque, di un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.

Obbligo di convalida durante il periodo di prova

Secondo il Ministero del Lavoro, quindi, le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro o dall'Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente anche se presentate durante il periodo di prova.

A tale conclusione, il Ministero giunge in applicazione dall'art. 12, c. 1, delle preleggi facendo ricorso, prioritariamente, al criterio letterale e a quello teleologico. In proposito, il Ministero rileva che, a livello letterale, nell'art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/2001, non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale. Tale orientamento trova, poi, un ulteriore fondamento – a livello di interpretazione teleologica – nella necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova (Cass. civ. n. 23061/2007).

Fonte: Nota Min. Lav. 13 ottobre 2025 n. 14744

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Francesco Geria

- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

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