
lunedì 03/11/2025 • 15:04
Il regime di non imponibilità delle plusvalenze previsto per i beni ceduti nel concordato preventivo non si applica se la proprietà è di una società controllata, anche se la controllante è in concordato. Confermato il trattamento ordinario per la distribuzione del residuo attivo di liquidazione: le somme eccedenti il valore fiscale della partecipazione sono tassate come plusvalenze (Risp. AE 3 novembre 2025 n. 280).
redazione Memento
Le nuove interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate chiariscono i regimi fiscali applicabili a plusvalenze e distribuzione di utili nelle procedure di concordato preventivo che coinvolgono società holding e società controllate, con particolare attenzione alle norme del TUIR e ai principi contabili internazionali. Ecco cosa cambia nel 2025 per chi opera in liquidazione e gestisce partecipazioni (Risp. AE 3 novembre 2025 n. 280).
Nel 2025, le società in liquidazione e le holding che affrontano procedure di concordato preventivo devono fare particolare attenzione alle nuove indicazioni fiscali su plusvalenze e distribuzione di utili. L'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che la disciplina agevolativa prevista dall'art. 86 c. 5 TUIR non si applica alle cessioni di beni effettuate da società controllate, anche se integralmente partecipate dalla società ammessa al concordato, se i beni non sono di proprietà diretta del soggetto in procedura.
Le novità riguardano anche il regime della ripartizione del residuo attivo di liquidazione: la distribuzione di utili o riserve provenienti dalla liquidazione di una società controllata segue le regole dell'art. 89 c. 2 TUIR. Solo la quota eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sarà tassata come plusvalenza. Se la partecipazione è iscritta come investimento durevole e non per la negoziazione, non si applica il regime più gravoso previsto dal comma 2-bis.
Le società che adottano i principi contabili internazionali devono inoltre considerare che tutte le partecipazioni diverse da quelle detenute per la negoziazione sono considerate immobilizzazioni finanziarie, seguendo quanto stabilito dall'art. 85 c. 3-bis TUIR.
Nel nuovo contesto fiscale, è fondamentale per le holding e per chi gestisce procedure di concordato preventivo pianificare attentamente le operazioni di liquidazione e la valorizzazione delle partecipazioni, per evitare rischi di tassazione inattesa e sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla normativa aggiornata.
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Vincenzo Coccoluto
- Dottore - LCA studio legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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