I soggetti già iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento contenuto nel decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 di seguito Regolamento) sono tenuti -a decorrere dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2025- a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall'articolo 3 a pena di cancellazione dall'elenco.
Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l'inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile (v. sotto), dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del Regolamento.
Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.
Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco, è fissato entro le ore 12.00 del 16 dicembre 2025. A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda.
Circa i requisiti, richiamando quanto prescritto dall'articolo 3 del Regolamento, il Ministero rammenta che:
Le domande da parte dei soggetti non iscritti all'elenco 2025 dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica dalla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale. Entro 12 ore dalla chiusura della domanda, i richiedenti riceveranno una pec, di comunicazione circa il buon esito dell'acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema. Sarà cura del revisore verificare i dati riportati nella pec in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l'avvenuta acquisizione della domanda. In caso di mancato ricevimento della pec entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali .
Coloro che risultano già iscritti nell'elenco in vigore dal 1° gennaio 2025 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale.
Il sistema, al momento dell'accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali). Si invita, quindi, a controllare l'attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema. L'interessato dovrà confermare o rettificare gli stessi con le modalità indicate a video dal sistema, procedere all'inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2025 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda”.
I soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco sono tenuti a versare al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, un contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30 aprile 2026, come previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 21 giugno 2013 utilizzando esclusivamente l'apposito avviso PagoPA che sarà trasmesso via pec e scaricabile dalla propria area riservata.
Fonte: DM 22 ottobre 2025;
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
La contabilità accrual rappresenta un'evoluzione necessaria per migliorare l'efficacia della gestione finanziaria nel settore pubblico. La sua implementazione, tuttavia,..
Approfondisci con
Le funzioni dell'organo di revisione sono contemplate dall' art. 239 D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L .). Le attività del revisore vanno dalla collaborazione con il consiglio alla formulazione di pareri su atti e documenti che ..
Pietro Paolo Mauro
- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di SalernoRosario Poliso
- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di SalernoIl controllo contabile è l'insieme di operazioni con le quali l'organo di revisione verifica gli atti dell'ente, alla luce delle norme di legge, di statuto, del regolamento di contabilità e dei principi contabili, genera..
Pietro Paolo Mauro
- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di SalernoRosario Poliso
- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di SalernoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.