
lunedì 03/11/2025 • 06:00
La Cassazione, con ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28314, definisce il perimetro della definizione agevolata delle liti pendenti in relazione a contribuenti coobbligati in un rapporto di sostituzione d'imposta: per beneficiare degli effetti della definizione, ciascun soggetto deve presentare autonoma domanda in ciascuna delle controversie.
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In presenza di separati procedimenti giurisdizionali instaurati con autonomi ricorsi da parte di un sostituito d'imposta e del sostituito (coobbligati in solido al pagamento delle imposte oggetto di contenzioso), la domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ex DL 119/2018 esplica efficacia solo nei confronti di colui (nel caso di specie, il sostituto) che si è attivato per presentarla, senza che di essa possa beneficiarne anche il coobbligato (sostituito) inerte. È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28314 del 24 ottobre 2025, qui in commento.
L'art. 6 DL 119/2018, esaminato dai giudici di legittimità, offre la possibilità di definire controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo commisurato al valore della controversia e graduato in base a specifiche regole di soccombenza. La menzionata norma, inoltre, prevede che, per ciascuna controversia autonoma, deve essere presentata una distinta domanda di definizione (art. 6 c. 8) e che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più' p...
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