X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

lunedì 03/11/2025 • 06:00

Impresa DALLA CASSAZIONE

Appalti: inefficacia dei pagamenti postfallimentari

È inefficace nei confronti della massa dei creditori il pagamento eseguito dalla stazione appaltante, successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, direttamente in favore dell'INPS in attuazione dell'art. 4 c. 2 DPR 207/2010 (Cass. 21 ottobre 2025 n. 28022).

di Gabriele Prenna - Avvocato in Milano Studio legale Edoardo Ricci - Avvocati

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

La disciplina del pagamento sostitutivo prevista in materia di appalti pubblici non attribuisce all'ente previdenziale un diritto autonomo sul corrispettivo contrattuale, ma configura un meccanismo di esecuzione mediata dell'obbligazione dell'appaltatore fallito. Ne consegue la prevalenza del principio generale di inefficacia dei pagamenti postfallimentari, volto a tutelare la par condicio creditorum e la conservazione dell'attivo fallimentare.

Caso di specie

La sentenza n. 28022 del 21 ottobre 2025 trae origine dall'iniziativa del fallimento della Società X, volta a far dichiarare inefficace un pagamento di euro 18.657,53 disposto, dopo la dichiarazione di fallimento, dalla Società Y (stazione appaltante) in favore dell'INPS, in applicazione dell'art. 4 c. 2 DPR 207/2010, norma che imponeva il pagamento diretto dei contributi previdenziali in caso di irregolarità accertata nel DURC. Il Tribunale adito in primo grado rigettava la domanda, che tuttavia veniva invece accolta in sede di appello, ritenendo il Giudice del gravame che la disposizione concorsuale prevalesse sulla norma speciale in materia di appalti pubblici. o

L'INPS ricorreva per cassazione, sostenendo che il pagamento sostitutivo costituiva adempimento di un obbligo legale non revocabile, né inefficace.

Motivo del ricorso

L'INPS ricorreva per cassazione, sostenendo che il pagamento diretto eseguito dalla Stazione appaltante (Società Y) in suo favore non dovesse essere dichiarato inefficace, perché:

(i) lo strumento dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 c. 2 DPR 207/2010 sarebbe stato attivato prima della dichiarazione di fallimento, a causa dell'irregolarità contributiva dell'appaltatore;

(ii) tale pagamento avrebbe natura di garanzia ex lege a tutela dell'ente previdenziale, e dunque non integrerebbe una lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, trattandosi di una modalità legale di adempimento.

Decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso, riaffermando che l'art. 44 L. Fall. esprime un principio di ordine pubblico concorsuale, non derogabile da discipline settoriali. Il pagamento diretto previsto dall'art. 4 c. 2 DPR 207/2010 non determina un autonomo titolo di credito dell'INPS, ma realizza un pagamento per conto dell'appaltatore, sicché, se compiuto dopo la dichiarazione di fallimento, resta inefficace nei confronti della massa.

La Corte richiama, in via sistematica, il principio già espresso dalle Sezioni Unite n. 5685/2020, in tema di pagamento diretto al subappaltatore: anche quando il pagamento è disposto da un terzo in esecuzione di un obbligo legale, ciò non esclude la sua riconducibilità al patrimonio del fallito e quindi la sua inefficacia ex art. 44 L. Fall. La pronuncia valorizza la funzione dell'art. 44 come strumento di cristallizzazione del patrimonio del fallito e di tutela della parità dei creditori.

L'inefficacia dei pagamenti postfallimentari, come noto, non richiede né scientia decoctionis, né un intento fraudolento: essa opera ipso iure per effetto della dichiarazione di fallimento, che priva il debitore della disponibilità del proprio patrimonio.

Il pagamento sostitutivo in favore dell'INPS, pur sorretto da finalità di regolarità contributiva, produce una diminuzione dell'attivo concorsuale, poiché il credito al corrispettivo dell'appaltatore (pur ridotto per effetto dell'inadempienza contributiva) entra nella massa. Ammettere l'efficacia di tale pagamento significherebbe, secondo la Corte, “fare uscire dall'aggressione della massa il pagamento eseguito dalla stazione appaltante in forza dello strumento sostitutivo”, con conseguente alterazione della graduazione dei crediti.

La Cassazione valorizza il bilanciamento tra due interessi pubblici:

da un lato, quello alla regolarità contributiva e alla certezza degli adempimenti previdenziali, perseguito dal D.P.R. 207/2010; dall'altro lato, quello alla parità di trattamento dei creditori, cardine del sistema concorsuale. La decisione riconosce che la finalità pubblica del pagamento diretto non può tradursi in una deroga implicita all'universalità del concorso. L'INPS, come ogni altro creditore, è tenuto a insinuarsi al passivo secondo le regole ordinarie, beneficiando dei privilegi stabiliti dalla legge, ma senza potersi collocare extra concorso.

La Corte di cassazione compie un passaggio interessante citando la CGUE 26 settembre 2019 causa C-63/18, con la quale si è affermato che le direttive sugli appalti pubblici consentono agli Stati membri di prevedere meccanismi di pagamento diretto a subappaltatori o enti previdenziali per garantire la regolarità contributiva, purché tali strumenti non alterino la struttura concorrenziale del mercato e rispettino il principio di proporzionalità.

Il Giudice di legittimità richiama tale pronuncia per chiarire che il pagamento sostitutivo rappresenta una modalità di tutela del creditore (in questo caso l'INPS) ma non comporta una sostituzione del titolare del credito contrattuale. Nel contesto concorsuale, la Corte italiana recepisce i limiti della sentenza: la normativa europea ammette la protezione dei crediti previdenziali, ma non autorizza deroghe all'universalità del concorso interno.

Confronto con la disciplina del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Con il D.Lgs. 14/2019, il legislatore ha trasposto la regola dell'art. 44 L. Fall. nell'art. 166 CCII, confermandone integralmente la ratio.

La disposizione prevede che “gli atti e i pagamenti compiuti dopo la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori”, ribadendo la indisponibilità del patrimonio del debitore dopo l'apertura della procedura.

Nel nuovo sistema, il principio opera con una maggiore coerenza sistematica: (i) l'art. 166 CCII si collega alle norme sulla cristallizzazione della massa attiva (artt. 142 e 144 CCII); (ii) non sono previste eccezioni per pagamenti disposti in virtù di obblighi pubblicistici, salvo quelli funzionali alla gestione della procedura o autorizzati dal giudice delegato (art. 170 CCII).

Pertanto, anche alla luce della nuova disciplina, il pagamento diretto all'INPS dopo l'apertura della liquidazione giudiziale resterebbe inefficace, mancando una previsione espressa di prededuzione o di esclusione dal concorso. L'interpretazione della Cassazione appare perfettamente coerente con la ratio del CCII: assicurare che nessun interesse settoriale prevalga sulla par condicio creditorum, cardine del diritto concorsuale europeo e nazionale.

Fonte: Cass. 21 ottobre 2025 n. 28022

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Lavoro Contratto leader

Equivalenza economico-contrattuale negli appalti pubblici: ha senso?

L’art 11 del “Codice degli Appalti” impone alle aziende che intendano partecipare ad appalti pubblici di applicare il c.d. contratto leader (indicato dalla stessa..

di Dario Ceccato - Founder Ceccato Tormen & Partners

Approfondisci con


Fattura ante dichiarazione di fallimento: l'IVA va in chirografo

Una recente pronuncia torna sulla tematica del trattamento del credito di rivalsa IVA – vantato dal professionista – per prestazioni rese in favore dell'imprenditore successivamente dichiarato fallito (Cass. 28 febbraio ..

di

Matteo Dellapina

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”