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mercoledì 29/10/2025 • 06:00

Fisco DDL BILANCIO 2026

Novità IVA: dichiarazioni omesse e base imponibile delle permute

Tra le principali novità previste dal DDL Bilancio 2026 spiccano la ridefinizione della base imponibile nelle permute (art. 35), ora ancorata al criterio del costo, e nuove procedure per la liquidazione dell'IVA in caso di dichiarazioni omesse (art. 25). 

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

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Non è facile seguire l'evoluzione della “legge IVA”, il DPR 633/72, in quanto oggetto di molteplici interventi non ancora perfezionati.

In particolare, dovrebbe essere pubblicato quanto prima il “testo unico IVA”, cui consegue la necessità – come vedremo in seguito – che le modifiche alla norma “storica” debbano essere replicate nel testo unico, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2026 (o forse 2027).

Anche la legge di bilancio per il 2026 interviene in questo ambito, precisamente in due articoli (che diventeranno poi commi dell'art 1 nel consueto iter della fiducia per l'approvazione nei termini):

  • l'art. 25 che si occupa della riscossione dell'IVA nel caso delle dichiarazioni omesse, in base all'analisi dei movimenti nel sistema di interscambio delle fatture elettroniche;
  • l'art. 35, che modifica l'art. 13 c. 2 DPR 633/72), per l'individuazione della base imponibile nelle permute.

Base imponibile nelle permute

Cominciamo da questa disposizione, che trae origine da un intervento del nostro Paese al Comitato IVA, organo previsto dall'art. 398 della vigente Dir. 2006/112/CE. Si tratta di un organo consultivo, formato dai rappresentanti delle amministrazioni finanziarie, ai quali viene richiesto un parere obbligatorio per l'applicazione di alcune norme della direttiva e/o per determinati Paesi.

La fonte di questa innovazione può essere letta nel verbale di quel Comitato del 14 maggio scorso. L'Italia aveva chiesto se poteva continuare ad utilizzare nella permuta il criterio del valore normale (open market value), in deroga all'art. 80 della direttiva, che lo riserva ai rapporti tra parti correlate, quando un diverso corrispettivo può determinare indebiti vantaggi fiscali. Il parere della Commissione europea escludeva che questo criterio potesse venir adottato in qualsiasi permuta, anche tra parti estranee tra di loro.

Il nostro delegato evidenziava le difficoltà nel ricorrere al criterio del costo, specie per i beni di propria produzione e per quelli intellettuali. Nella successiva discussione intervengono solo alcuni Stati, che comunque non condividono la proposta italiana, e il problema si chiude in questa sede.

La nuova disposizione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, condivide il criterio del costo, stabilendo che nella permuta la base imponibile è data dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, determinato dall' ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Dichiarazioni omesse e liquidazione IVA

L'altra disposizione introduce nella legge IVA l'art. 54-bis, relativo alla possibilità di liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse, considerando tali quelle presentate senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

Sono così numerosi i casi ai quali si applicherà la nuova disposizione, che si basa sui dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e delle liquidazioni periodiche, trasmesse?

Si tratta evidentemente di un contribuente titolare di partita IVA, e sembra quindi singolare che, dopo aver posto in essere questi adempimenti, eviti di presentare la dichiarazione annuale.

Il c. 2 della nuova norma individua la procedura di contraddittorio con il contribuente, e precisa che l'imposta così dovuta non è compensabile, così come la cartella esattoriale non può essere pagata con un credito verso la pubblica amministrazione, facoltà questa soggetta a non poche condizioni.

La nuova norma interviene sulle disposizioni sanzionatorie della L. 471/97, ma deve modificare anche il relativo testo unico, replicando esattamente lo stesso inserimento.

Nella specie si stabilisce che una prima sanzione si riferisce alla procedura di liquidazione, con la sanzione propria delle dichiarazioni omesse (120% del tributo), riducibile a 1/3 nel caso di versamento entro sessanta giorni, mentre se l'accertamento relativo alla dichiarazione omessa dovesse portare ad un maggiore importo, l'ulteriore sanzione sarà calcolata al netto di quanto versato in sede di liquidazione.

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