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venerdì 24/10/2025 • 10:45

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Factoring tramite vendita di crediti: commissioni e spese soggette a IVA

Nell'ambito di un contratto di factoring, tramite vendita di crediti o pegno, le commissioni di finanziamento e le spese per l'apertura delle pratiche costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile soggetta a IVA (CGUE 23 ottobre 2025 C-232/24).

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Factoring tramite cessione di crediti: quale rilevanza ai fini IVA?

Una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, secondo l'art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva IVA, configurando un'operazione soggetta ad IVA, solo qualora tra il fornitore ed il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed il compenso ricevuto dal fornitore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato dal beneficiario (Finanzamt T II, C‑184/23).

Al contempo, costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso, rientrante nell'ambito di applicazione dell'imposta, un'attività di factoring “in senso proprio”, sotto forma di acquisto da parte del factor di crediti del suo cliente, senza diritto di ricorso contro quest'ultimo, in una situazione in cui i rapporti tra il factor ed il cliente erano disciplinati da un contratto nell'ambito del quale venivano scambiate prestazioni reciproche consistenti, per il factor, nel sollevare il cliente dalle operazioni di recupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento di questi ultimi e, per il cliente, come corrispettivo del servizio così ricevuto, nel versare una remunerazione corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti al factor e l'importo versato da quest'ultimo per l'acquisto di tali crediti (MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C‑305/01).

Siccome un'attività di factoring, tramite vendita di crediti, presenta le stesse caratteristiche del factoring “in senso proprio”, le prestazioni fornite in tale contesto costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso.

A tal punto la sentenza GFKL Financial Services (C‑93/10) non può rimettere in discussione tale conclusione: al punto 26 di tale sentenza la CGUE aveva dichiarato che non rientrava nell'ambito applicativo dell'IVA una vendita isolata di crediti scaduti ma dubbi, il cui prezzo rifletteva non già il corrispettivo di un servizio reso bensì il valore economico reale di tali crediti, divenuto inferiore al loro valore nominale. A differenza di ciò, un'attività di factoring tramite vendita di crediti, verte su crediti non scaduti, per i quali nulla consente a priori di ritenere che essi non siano integralmente rimborsati dai debitori, e si caratterizza per la prestazione di un servizio consistente, per il cessionario, nel farsi carico del recupero e del rischio relativo a tali crediti in cambio del versamento di una remunerazione da parte del cedente.

Una tale attività di factoring tramite vendita di crediti non potrà neppure assimilarsi ad una semplice operazione di acquisto e detenzione di quote sociali, situata fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA siccome il factor non si comporta come proprietario passivo dei crediti acquistati ma fornisce effettivamente al suo cliente un servizio consistente nel farsi carico, dietro corrispettivo, del rischio di insolvenza del debitore (Polysar Investments Netherlands, C‑60/90).

… commissione di finanziamento e spese: sono il controvalore effettivo?

Un tema da risolvere è quello se, nell'ambito di un'attività di factoring tramite vendita di crediti, la commissione di finanziamento e le spese per l'apertura dei fascicoli, versate al factor dal suo cliente, costituiscono il controvalore effettivo di prestazioni rientranti nell'ambito applicativo della Direttiva IVA.

Anzitutto va considerato che una tale commissione non corrisponde ad un adeguamento del prezzo di acquisto dei crediti al loro valore economico reale, ma va considerata come corrispettivo del servizio di recupero crediti reso al suo cliente dal factor, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine per il pagamento ed elevato il livello di rischio assunto.

Secondariamente, se le spese per l'apertura della pratica corrispondono all'importo forfettario pagato dal cliente in ragione dell'impostazione del factoring, quale costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, dovranno considerarsi quale contropartita dell'impostazione e dell'avvio del servizio reso dal factor.

Pertanto, la commissione di finanziamento e le spese di apertura dei fascicoli, versate al factor dal suo cliente nell'ambito di un'attività di factoring tramite vendita di crediti, debbano essere considerate come il controvalore effettivo del servizio reso e rientrano, di conseguenza, nell'ambito di applicazione della Direttiva IVA.

Esenti o soggette ad IVA?

Le esenzioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA, che derogano all'applicazione generale di tale imposta, devono essere interpretate restrittivamente, la nozione di «ricupero dei crediti», la quale costituisce un'eccezione a siffatta disposizione derogatoria all'applicazione dell'IVA e comporta, come conseguenza, che le operazioni da essa contemplate sono soggette alla tassazione che costituisce la regola di principio alla base di tale direttiva, dev'essere oggetto, dal canto suo, di interpretazione estensiva (Axa UK, C‑175/09).

Secondo la giurisprudenza, la nozione di «ricupero dei crediti» riguarda le operazioni finanziarie dirette ad ottenere il pagamento di un debito in denaro. La Corte ha precisato che tale nozione dev'essere interpretata nel senso che comprende tutte le forme di factoring, indipendentemente dalle loro modalità, dato che, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l'incasso dei crediti di un terzo. Non esiste nessuna valida ragione che possa giustificare una disparità di trattamento, dal punto di vista dell'IVA, tra il factoring «in senso proprio» e il factoring «in senso improprio» dato che, in entrambi i casi, il factor fornisce al cliente prestazioni a titolo oneroso ed esercita, in tal modo, un'attività economica (MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C‑305/01).

Un'attività di factoring tramite vendita di crediti, presenta le stesse caratteristiche del factoring «in senso proprio»: Analogamente a quanto dichiarato in tale sentenza, si deve ritenere che una siffatta attività rientri nella nozione di «ricupero dei crediti» di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

Lo stesso vale per il factoring tramite pegno: differisce dal factoring per vendita di crediti solo per il fatto che i crediti detenuti dal cliente non sono trasferiti al factor ma utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest'ultimo al cliente, mentre il factor si incarica per il resto del recupero e dell'incasso di tali crediti.

Kosmiro, C-232/24

Nella vicenda Kosmiro, i giudici UE hanno sancito interessanti principi in tema di factoring.

Infatti, per la Corte, nell'ambito di un'attività di factoring, tramite cessione di crediti, ove le operazioni di recupero crediti ed il rischio di inadempimenti dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring:

  • la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento ed elevato il livello di rischio assunto da quest'ultima;
  • le spese per l'apertura della pratica, pagate dal cliente, che corrispondono all'importo forfettario versato per l'impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio del denaro, costituiscono il controvalore effettivo per la fornitura dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva IVA.

Al contempo, sia la commissione che le spese, percepiti dal factor nell'ambito di un'attività di factoring, tramite vendita di crediti o tramite pegno, caratterizzata dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell'incasso dei crediti che, senza essere trasferiti a detto factor, sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest'ultimo al cliente, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica ed indivisibile di recupero credito, soggetta ad IVA.

Fonte: CGUE 23 ottobre 2025 C-232/24

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