X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 2 min.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 27/2025 contenente importanti novità per le officine di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili. L'obiettivo è quello di snellire gli adempimenti per gli impianti che non generano carico di imposta, riducendo così gli oneri burocratici per coloro che operano in regime di esenzione fiscale.

Le principali novità

La circolare chiarisce che agli esercenti di officine elettriche alimentate da fonti rinnovabili, presso le quali non si genera carico di imposta, è accordata la semplificazione che esonera dall'obbligo di sottoporre i registri d'officina alla preventiva vidimazione annuale dell'Ufficio delle Dogane (UD) o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (UADM) competente, purché vengano rispettate le modalità semplificate di tenuta della contabilità. Tale scelta si inserisce in un quadro normativo che già prevede l'obbligo di tenuta della contabilità dei dati energetici dell'impianto e la possibilità di controlli da parte dell'Amministrazione, come stabilito dagli artt. 18, 58 e 15 del Testo Unico Accise (TUA). I registri devono essere conservati per cinque anni e resi disponibili in caso di verifica ispettiva.

A chi si applica la semplificazione

La nuova disposizione è riservata agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica di cui all'art. 52 c. 3 lett. b) D.Lgs. 504/95 (TUA), a condizione che:

  1. tutta l'energia prodotta derivi da impianti azionati esclusivamente da fonti rinnovabili;
  2. non vi siano generatori che impiegano combustibili fossili;
  3. l'energia non ceduta alla rete sia autoconsumata in uso esente all'interno del sito di produzione in locali diversi dalle abitazioni;
  4. l'accisa sull'energia elettrica acquistata sia liquidata dal venditore nelle relative bollette.

Prescrizioni operative

Per beneficiare della semplificazione, gli esercenti devono:

  • redigere il registro secondo le modalità di cui all'art. 2219 c.c. e alle istruzioni dell'UD competente;
  • procedere autonomamente alla chiusura del registro vidimato, riportando la prima scritturazione nel nuovo registro non vidimato;
  • tenere il registro presso l'officina elettrica, su supporto cartaceo o elettronico (in quest'ultimo caso, previa denuncia integrativa e disponibilità per i controlli);
  • annotare dettagli tecnici per ogni sistema di misura;
  • conservare la documentazione tecnica e rilevare i dati di produzione almeno mensilmente;
  • rendere immediatamente disponibile il registro in caso di verifica;
  • denunciare tempestivamente ogni variazione all'assetto impiantistico e sottoporre a verificazione triennale i sistemi di misura;
  • conservare tutta la documentazione per cinque anni.

Fonte: Circ. AD 21 ottobre 2025 n. 27/D

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Caso Risolto Responsabilità penale dell’amministratore

Bancarotta documentale semplice in caso di contabilità fiscale semplificata

La Cassazione si esprime in merito alla responsabilità penale dell'amministratore di una società di persone in caso di incompletezze della contabilità e di totale assenz..

di Beatrice Molteni - Avvocato - diritto distribuzione commerciale, proprietà industriale e intellettuale

Approfondisci con


Contabilità semplificata – scritture integrative

L' articolo 18 c. 4 DPR 600/73 prevede una semplificazione degli adempimenti contabili, consentendo di sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA, a condizione che..

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”