La Risposta n. 265 del 17 ottobre 2025 dell'Agenzia delle Entrate analizza la disciplina applicabile ai premi erogati da un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) ai propri praticanti tesserati e, più in generale, le implicazioni per i sostituti d'imposta che corrispondono somme a tesserati, in qualità di atleti o tecnici operanti nel settore dilettantistico.
Classificazione fiscale dei premi sportivi dilettantistici
I premi corrisposti ad atleti e tecnici tesserati in ambito dilettantistico non costituiscono compensi per un'attività lavorativa ma sono somme erogate in relazione ad un risultato sportivo ottenuto.
In definitiva il premio risulta una gratificazione legata alla performance (risultato, piazzamento, ecc.) e non una retribuzione o qualsivoglia forma di compenso per uno specifico incarico. Questo perché l'atleta non percepisce il premio per l'esecuzione di un'attività pattuita ma esclusivamente in conseguenza di un risultato ottenuto.
Ciò posto, venendo alla disciplina fiscale, gli importi erogati a titolo di premio per risultati ottenuti in competizioni sportive, ai sensi dell'art. 36 c. 6-quater D.Lgs. 36/2021, sono, quindi, qualificati come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c. 2 DPR 600/73.
L'articolo 30, comma 2, del citato DPR disciplina i premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi genere, nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità, sull'alea o su entrambe. In base a tale norma, l'aliquota della ritenuta alla fonte è fissata nella misura del 20 per cento.
Sono tenuti ad applicare e versare tali ritenute, in qualità di sostituti d'imposta, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il tributo viene assolto interamente tramite la ritenuta alla fonte, senza ulteriori obblighi in capo all'atleta tesserato.
Il regime di esenzione temporanea cessato nel 2024
Un regime transitorio più favorevole era stato introdotto dall'art. 14 c. 2-quater DL 215/2023, convertito con modificazioni dalla L. 18/2024 (c.d. decreto Milleproroghe).
Tale disposizione stabiliva che, per le somme di cui all'art. 36 c. 6-quater D.Lgs. 36/2021, corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2024, non si applicavano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30 c. 2 DPR 600/73.
L'esenzione operava a condizione che l'ammontare complessivo delle somme attribuite dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non superasse l'importo di 300 euro. In caso contrario, l'intero ammontare era assoggettato a ritenuta.
In altre parole per incentivare lo sport dilettantistico il legislatore aveva introdotto temporaneamente una soglia d'esenzione per i premi di importo ridotto.
L'obbligo di calcolo della ritenuta per l'anno 2025
La mancata proroga di tale esenzione comporta che, per il periodo d'imposta 2025, si applichi nuovamente la disciplina ordinaria.
Pertanto, i premi corrisposti nel 2025 sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20%, come previsto dall'art. 30 c. 2 DPR 600/73, indipendentemente dal relativo importo.
L'Agenzia delle Entrate, nella citata Risposta n. 265/2025, ha condiviso la soluzione prospettata dall'istante, confermando che l'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in base alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso, e non al momento del versamento.
Ne consegue che, per i premi erogati nel 2025, la ritenuta deve essere applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali ordinari previsti per tale annualità.
Il dibattito sulle scadenze di versamento a cavallo del 2026
L'istante ha sollevato dubbi in merito agli adempimenti relativi ai versamenti che ricadono a cavallo dell'entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, sono stati evidenziati due punti critici:
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di ritenuta è determinato dalla normativa vigente alla data di corresponsione del compenso. Pertanto, anche se il versamento avviene nel 2026, le somme corrisposte nel 2025 restano soggette al regime fiscale previsto per tale anno.
L'entrata in vigore del Testo Unico in materia di Versamenti e Riscossione (TUVR)
Il quadro normativo subirà modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore del TUVR, approvato con D.Lgs. 33/2025, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025, n. 71.
L'articolo 45, comma 9, del TUVR reintroduce una soglia di esenzione per i premi di importo non superiore a 300 euro, disponendo che, per le somme di cui all'art. 36 c. 6-quater D.Lgs. 36/2021, versate agli atleti dilettanti, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30 c. 2 DPR 600/73, dalla data del 29 febbraio 2024.
Qualora l'importo complessivo dei premi attribuiti al medesimo soggetto superi i 300 euro, l'intera somma sarà assoggettata a ritenuta.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2026, le ASD e gli altri sostituti d'imposta dovranno applicare la ritenuta solo sui premi di importo superiore a 300 euro.
Presentazione dell'istanza di rimborso
L'istante ha prospettato la possibilità di presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un'istanza di rimborso per le ritenute versate nel corso del 2025 sui premi erogati nello stesso anno, qualora l'importo complessivo dei premi riconosciuti al medesimo soggetto non superi i 300 euro.
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita, ha condiviso tale interpretazione, riconoscendo la possibilità di richiedere il rimborso delle ritenute applicate sui premi 2025 inferiori o pari a 300 euro.
Osservazioni
A partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dall'articolo 45, comma 9 del TUVR, l'esonero dall'applicazione della ritenuta tornerà ad essere valido. Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla norma, tale esonero si considera efficace in modo continuativo già dal 29 febbraio 2024. L'Agenzia delle Entrate chiarisce pertanto che:
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Alle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, nel limite di € 300, non si applicano le ritenute alla fonte.
Massimiliano Matteucci
- Consulente del lavoro - Nexumstp SpaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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