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martedì 21/10/2025 • 06:00

Fisco DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DDL Bilancio 2026: rottamazione dei carichi pendenti ma non per tutti

Possibilità di definire in modo agevolato i carichi affidati all'agente della riscossione (Rottamazione quinquies): è quanto prevede il DDL Bilancio 2026, con delle precisazioni che meritano attenzione in quanto non tutti i contribuenti potranno usufruirne.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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Con la definizione dei carichi pendenti, i contribuenti possono definire in via agevolata i debiti pendenti con l'Agenzia della riscossione non solo di natura tributaria, ma anche previdenziale e amministrativa.
L'agevolazione consiste nell'estinzione del debito senza pagamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e relativi aggi. Restano in ogni caso dovuti, oltre alla sorte capitale, anche le somme dovute a titolo di rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.
La definizione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

In prima battuta va segnalato che, non tutti i debiti possono essere estinti, ma solo quelli derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Per i carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada non sono dovute le somme dovute a titolo di interessi, maggiorazioni, interessi di mora e di rateizzazione e aggi.

Non rientrano nella definizione i carichi affidati all'agente della riscossione attinenti ai versamenti richiesti a seguito di contenzioso.

Pagamento

Le somme dovute per la rottamazione devono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con interessi del 4% annuo dal 1° agosto 2026), con le seguenti scadenze:

  • la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio in commento. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo come sopra delineato.

Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Contenzioso pendente

I contribuenti che hanno un contenzioso pendente relativamente al carico da definire, possono accedere alla definizione rinunciando al giudizio che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione. A tal fine è sufficiente dimostrare di avere effettuato il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata, senza dovere necessariamente attendere che il pagamento rateale sia giunto a termine regolarmente. L'estinzione del procedimento è dichiarata dal giudice d'ufficio a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione o della comunicazione dell'agente della riscossione, da parte del debitore ovvero dell'ente impositore che sia parte nel giudizio.

L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Effetti della domanda

Dalla presentazione della domanda di adesione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73 (non subisce il blocco di rimborsi e di pagamenti della PA);
  • può ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC).

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

  • alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La definizione non produce effetti, con la conseguenza che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

  • dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  • di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  • dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Comunicazione dell'agente

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato detta dichiarazione, nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Come per le precedenti rottamazioni, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
  • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Esclusioni

Non possono essere estinti con la nuova rottamazione (rottamazione quinquies), i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

  • dell'art. 1 c. 235 L. 197/2022 (rottamazione quater);
  • dell'art. 3-bis c. 1 DL 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2025 (riammissione alla rottamazione quater).

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