Il 10 ottobre è entrata in vigore la L. 132/2025 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) che ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina dedicata alla regolazione dell'intelligenza artificiale. In linea con quanto definito a livello europeo (art. 3, numero 1), del Regolamento (UE) 2024/1689) un sistema di intelligenza artificiale è “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;”
Perché una soluzione tecnologica possa qualificarsi IA è quindi necessario che si tratti di un sistema automatizzato
Come già emerso dai commenti sul Regolamento, si tratta, da un lato, di una definizione volutamente ampia, che conferisce un certo grado di adattabilità all'evoluzione tecnologica dei sistemi di IA, ma dall'altro consente comunque di individuarne connotati ben precisi così da poterla “riconoscere” dal punto di vista tecnologico.
Alla luce della nozione di IA così definita, il legislatore ha provveduto a modificare la disciplina sul diritto d'autore, inevitabilmente impattata dalla rivoluzione che l'IA sta apportando ai processi creativi e produttivi.
L'art. 25 L. 132/2025, modifica l'articolo 1, primo comma, della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/41) con una doppia precisazione: la creatività delle opere dell'ingegno proteggibili con copyright è (solo) quella “umana” e quest'ultime possono essere riconosciute “anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore”.
Questa precisazione ha un'importanza significativa nello sviluppo delle forme di protezione dell'innovazione in ambiente tecnologico. Per un verso troviamo conferma della visione antropocentrica del diritto d'autore, tale per cui un'opera che sia stata interamente o prevalentemente generata senza l'apporto umano non può essere oggetto di copyright. La legge sul diritto d'autore protegge la creatività umana, che non può essere surrogata dall'intervento di sistemi tecnologici, a meno che l'apporto umano abbia comunque un ruolo determinante nella creazione dell'opera. Viene confermato, dunque, che l'utilizzo di sistemi di IA non preclude l'accesso alla tutela sul diritto d'autore almeno tutte le volte in cui essa sia di supporto alla creatività umana; una creatività che si può esprimere sia in campo artistico o scientifico, come in quello tecnologico o imprenditoriale, specie quando l'IA si associ allo sviluppo di software.
Per altro verso, però, la previsione in commento non esclude che un sistema di IA sia oggetto, e non strumento, della creatività umana. Così come un software innovativo ha tutte le caratteristiche per essere protetto come opera dell'ingegno (umano), così anche una soluzione di IA che presenti caratteri di originalità si predispone ad essere ugualmente un prodotto della creatività dell'intelletto umano e, quindi, in quanto tale tutelabile giuridicamente.
Le nuove disposizioni, in altre parole, non solo non costituiscono un ostacolo alla proteggibilità degli investimenti nello sviluppo di sistemi di IA, ma prendono atto dell'utilizzo crescente di tali soluzioni nell'arte, nella scienza e nell'impresa fissando un principio di prevalenza dell'apporto umano per la tutela autoriale.
Non vi è dunque alcun ostacolo giuridico nel ritenere che un sistema di IA possa essere il frutto di uno sviluppo originale attribuibile all'uomo, con tutte le conseguenze che possano derivarne anche in altri ambiti giuridici.
Riflessi Patent Box
Come noto, il Patent Box è un regime opzionale che consente di dedurre in via maggiorata ai fini IRES ed IRAP i costi di ricerca e sviluppo sostenuti al fine di creare, sviluppare o mantenere determinati beni intangibili (intellectual property) sui quali l'impresa vanti il diritto allo sfruttamento economico.
In questo contesto, salvo che il bene non sia costituito da un brevetto industriale concesso a titolo definitivo, l'impresa è tenuta ad autocertificare l'esistenza del bene in base alle norme del diritto d'autore (o a discipline affini, come il Regolamento (CE) n. 6/2022 per i disegni e modelli non registrati), provando:
Va da sé che l'evoluzione della legge sul diritto d'autore avrà impatti diretti sulle future opzioni Patent Box: l'impresa, in sede di individuazione dei beni eleggibili, col supporto dei propri legali interni o esterni, potrà includere nel beneficio, ove ne sussistano tutte le condizioni, anche quelli creati con il supporto dell'AI, come ad esempio ad un software creato con assistenza tecnologica in fase di coding.
Ciò detto, non potendocisi astenere, in sede di certificazione dell'IP, di dare atto della presenza dell'AI in fase di sviluppo del bene, si renderà poi necessario dimostrare concretamente come l'apporto di “creatività” sia principalmente di fonte “umana” e quindi attribuibile ad un soggetto specifico esistente (autore).
Andrà quindi motivato il ruolo dell'autore in carne ed ossa all'interno del progetto, il che porterà, perché no, a maggior consapevolezza di come il contributo umano, all'interno del processo di creazione, possa portare a differenti risultati pur partendo da basi e strumenti comuni.
È facile ipotizzare come gli ambiti entro cui si rinvenire le spese eleggibili si modifichino coerentemente: presumibile attendersi come parte del beneficio sarà computato sui costi per addestramento, lo sviluppo o l'integrazione di algoritmi di IA.
In presenza del meccanismo premiale (recapture), sarà indispensabile disporre di un sistema contabile e documentale che consenta di ricondurre ogni spesa sostenuta negli anni precedenti al progetto di sviluppo del bene intangibile, dimostrando il nesso tra costo originario e risultato finale. Tale tracciabilità assume rilievo particolare nei processi di creazione basati su AI, dove la distinzione tra attività umana e “automatizzata” può incidere sulla spettanza del beneficio.
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