
giovedì 16/10/2025 • 13:53
In tema di equipollenza dei corsi di formazione per gestori della crisi OCC, la partecipazione a meno di 12 ore non consente il riconoscimento dei crediti formativi. La norma di riferimento è l'art. 7 del Regolamento FPC e riguarda l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII e l'assolvimento degli obblighi formativi (PO CNDCEC 14 ottobre 2025 n. 38).
redazione Memento
Il tema dell'equipollenza dei corsi di formazione per i gestori della crisi è di particolare rilevanza per tutti i professionisti chiamati ad assolvere gli obblighi previsti dalla normativa in materia. Un quesito è stato posto al Consiglio Nazionale, chiedendo se fosse obbligatorio partecipare all'intero corso di 12 ore previsto dall'art. 7 del Regolamento FPC, o se fosse possibile ottenere il riconoscimento dei crediti formativi anche frequentando solo una parte del corso.
A tal proposito, il Consiglio Nazionale, con il PO CNDCEC 14 ottobre 2025 n. 38, ha fatto riferimento all'Informativa n. 23/2024, che fornisce i “chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/2014”. Secondo tali indicazioni, le ore di partecipazione per le quali si chiede equipollenza non possono essere inferiori a 12. Inoltre, il certificato di partecipazione deve attestare la frequenza al corso per almeno 12 ore.
Il corso viene così riconosciuto come equipollente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento FPC esclusivamente se il partecipante ha frequentato almeno 12 ore. Solo in questo caso è possibile considerare assolto l'obbligo formativo previsto per i gestori della crisi OCC, ovvero gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.
Per i professionisti del settore, quindi, è fondamentale assicurarsi che il percorso formativo prescelto sia conforme ai requisiti richiesti e che la documentazione rilasciata indichi chiaramente la partecipazione per non meno di 12 ore. In mancanza di tale requisito, non sarà possibile ottenere il riconoscimento dei crediti necessari per l'aggiornamento professionale e l'iscrizione all'albo.
Questi chiarimenti rafforzano la necessità di una formazione completa e certificata per chi opera nel campo della gestione delle crisi, contribuendo a garantire la qualità e l'affidabilità dei professionisti impegnati nella soluzione delle situazioni di sovraindebitamento.
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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