
venerdì 17/10/2025 • 06:00
Le Leggi di Bilancio 2024 e 2025 hanno introdotto alcune modifiche ai criteri di determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione netta degli intermediari finanziari. Questo comporterà, a seconda dei casi, una diversa compilazione dei modelli dichiarativi relativi al periodo di imposta 2024, il cui termine di presentazione scadrà il 31 ottobre 2025, nonché ai periodi di imposta dal 2025 al 2029.
Negli ultimi anni, il legislatore fiscale ha introdotto sistematicamente tramite le leggi di bilancio modifiche ai criteri di determinazione delle imposte dovute dagli intermediari finanziari. Tali interventi, che hanno lo scopo di recuperare gettito (basti pensare al blocco, parziale o totale, dell'utilizzo delle eccedenze dei crediti IRES e IRAP maturate nel corso del2024), hanno effetto sui tempi di recuperabilità della fiscalità differita attiva pregressa iscritta nei bilanci relativamente ai componenti negativi che sono deducibili in più periodi d'imposta.
Disposizioni fiscali delle leggi di bilancio 2024-2025
L'art. 1 c. 49-50 L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha rimodulato per gli intermediari finanziari il piano delle quote deducibili, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte al 31 dicembre 2015:
Tale differimento del 4% dovrà essere recuperato in quote costanti (pari al 2%) negli anni 2027 e 2028.
L'art. 1 c. 14-17 L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha, invece, differito le quote deducibili, ai fini IRES e IRAP spettanti per l'anno 2025 (con azzeramento della quota deducibile) e per l'anno 2026 (con rinvio di una quota parziale) agli anni 2027-2028 e 2029, per i seguenti componenti negativi:
La legge di bilancio 2025 ha altresì limitato l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse (ai sensi dell'art. 84 TUIR) e delle eccedenze ACE (ai sensi dell'art. 1 c. 4-5 DL 211/2011): a questo proposito, il comma 18 dispone quanto segue: “in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del presente articolo in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tale fine, il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina ai sensi dei commi da 14 a 20 del presente articolo”.
Inoltre, il comma 20 della legge di bilancio 2025 ha previsto il blocco delle compensazioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (c.d. compensazione orizzontale), ed all'art. 4 c. 3 DL 69/89 (c.d. compensazione verticale), relativamente al maggior importo dovuto sugli acconti (rideterminati) per effetto dei suddetti differimenti.
La rideterminazione degli acconti dovuti 2024 e 2025
Per effetto delle cennate disposizioni fiscali introdotte dalle leggi di bilancio 2024 e 2025, gli intermediari finanziari dovranno rideterminare gli acconti dovuti secondo delle regole specifiche dettate dal legislatore fiscale. In particolare, qualora si optasse per il metodo storico, la base imponibile ai fini IRES e IRAP dovrà essere rideterminata come segue:
La compilazione dei modelli dichiarativi 2024 e 2025
Per i periodi di imposta 2024 e 2025, gli intermediari finanziari hanno determinato e determineranno una maggiore base imponibile ai fini IRES e IRAP, dovuta al rinvio delle deduzioni dei suddetti componenti negativi, da dichiarare nei Modelli Redditi SC (quadro RF) ed IRAP (quadro IC, Sezione II).
Allo stesso modo, l'importo rideterminato con il metodo storico dei maggior acconti dovuti dovrà essere appositamente indicato nel rigo RS79 del Modello Redditi SC e nel rigo IS32 del Modello IRAP.
Le eccedenze a credito IRES e dell'addizionale IRES dovranno emergere rispettivamente nel quadro RN (o GN, in caso di consolidato fiscale) e RQ, Sezione XI, del Modello Redditi SC, nonché le eccedenze IRAP, dal quadro IR, Sezione II, del Modello IRAP.A questo riguardo, si segnala che si dovrà valutare l'opportunità di chiedere a rimborso le eccedenze a credito non utilizzabili in compensazione orizzontale e verticale relativamente al maggior importo dovuto a titolo di acconti (rideterminati) per effetto dei citati differimenti. Anche in questo caso, il credito chiesto a rimborso dovrà emergere dal rigo RX1, c. 4(credito IRES) e/o RX21, c. 4 (addizionale IRES), del Modello Redditi SC, e dal rigo IR29, del Modello IRAP.
Giova, infine, segnalare il caso della compilazione del Modello Redditi SC per gli intermediari finanziari che hanno conseguito nel periodo di imposta 2024 una perdita fiscale. Come noto, tali soggetti, ai sensi dell'art. 2 c. 55-58 DL 225/2010, trasformano in credito di imposta le imposte anticipate iscritte a fronte di una perdita fiscale rilevante ai sensi dell'art. 84 TUIR.
La trasformazione delle imposte anticipate riguarda esclusivamente quelle relative alla parte di perdita determinata dalle variazioni in diminuzione, apportate nella medesima dichiarazione in cui è rilevata la perdita, relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e di altre attività immateriali. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione dovrà essere riportato nel quadro RU, con il codice credito 80, del Modello Redditi SC. In caso di consolidato fiscale, la perdita fiscale trasformata in credito di imposta non dovrà essere trasferita al soggetto consolidante; pertanto, nel quadro GN, del Modello Redditi SC, la perdita dovrà essere indicata al rigo GN2 e non anche al rigo GN5.
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Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 D.Lgs. 216/2023).
Paolo Parisi
- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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