La Corte di Cassazione, nei procedimenti culminati nelle sentenze nn. 26954 e 26957 del 7 ottobre 2025 , ha osservato che la tutela contro i licenziamenti illegittimi - dettata, ratione temporis, dalla L. 604/1966, dall'art. 18 L. 300/1970 e dal D.Lgs. 23/2015 - costituisce una disciplina speciale, diversa da quella ordinaria.
Tale disciplina si caratterizza per la previsione, in funzione della certezza dei rapporti giuridici, di un termine di decadenza breve per l'impugnazione di tutti i licenziamenti invalidi (quindi, anche per quelli nulli, salva l'ipotesi del licenziamento orale). Ed il suo mancato rispetto preclude al lavoratore la possibilità di far accertare in giudizio la illegittimità del recesso ed ottenere il risarcimento del danno.
In altre parole, se detto onere non viene assolto, il giudice non può pronunciarsi sull'illegittimità del licenziamento, neppure al fine di ricollegare ad esso conseguenze risarcitorie di diritto comune (cfr. Cass. n. 5545/2007, Cass. n. 5107/2010,
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