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lunedì 13/10/2025 • 14:27

Lavoro DALL'INPS

Pensione e lavoro autonomo: dichiarazioni dei redditi entro il 31 ottobre

Con Messaggio 13 ottobre 2025 n. 3036, l'INPS ha dato indicazioni relative all'obbligo, per i pensionati, di dichiarare i redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno 2024 ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con le prestazioni pensionistiche.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
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L'INPS, con Mess. n. 3036 del 13 ottobre 2025, fornisce importanti chiarimenti in merito all'obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo della pensione con tali redditi disposto dall'art. 10 D.Lgs. 503/1992.

Per l'anno d'imposta 2024, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale, sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024 entro il 31 ottobre 2025, termine ultimo previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.

Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione

L'obbligo di dichiarazione non sussiste per i soggetti espressamente esclusi dal divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Sono esclusi, nello specifico, i titolari:

  • di pensione e assegno di invalidità la cui decorrenza è compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • di pensione di vecchiaia, che dal 1° gennaio 2001 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • di pensione di vecchiaia liquidata interamente nel sistema contributivo, in quanto totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
  • di pensione di anzianità e di trattamenti di prepensionamento a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto totalmente cumulabili dal 1° gennaio 2009;
  • di pensione o di assegno di invalidità a carico dell'AGO e delle gestioni dei lavoratori autonomi, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. In questo computo è utile anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata per la liquidazione di supplementi. Nel Messaggio si precisa, tuttavia, che per gli assegni di invalidità (anche con 40 anni di contributi) continuano ad operare le riduzioni di cui alla Tabella G della L. 335/1995 in caso di cumulo con redditi da lavoro.

Tutti i pensionati che non rientrano nelle categorie sopra elencate sono, in linea di massima, soggetti all'obbligo di dichiarazione entro il 31 ottobre 2025.

Fattispecie particolari

Esistono tuttavia situazioni in cui, pur essendo soggetti in linea di principio al divieto, non si applica la riduzione della pensione.

  • Reddito sotto-soglia: per i titolari di pensione e assegno di invalidità, il divieto parziale di cumulo non si applica se il reddito complessivo annuo derivante da attività lavorativa (dipendente o autonoma) non supera l'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per l'anno 2024, tale soglia è fissata a 7.781,93 euro;
  • Attività socialmente utili: I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;
  • Cariche pubbliche: non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo alcune indennità e gettoni di presenza di amministratori locali (art. 82 TUEL), carice pubbliche elettive e giudici tributari;
  • Dipendenti pubblici e comparto difesa e sicurezza: il divieto di cumulo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità (es. pensioni privilegiate o derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta). Il divieto non si applica, tuttavia, ai trattamenti privilegiati erogati al personale del comparto difesa e sicurezza che transita all'impiego civile per inidoneità al servizio militare.
  • Ex INPGI: le istruzioni del messaggio si applicano anche ai titolari di pensione di invalidità iscritti all'INPGI a seguito dell'armonizzazione del 1° luglio 2022.
  • Sportivi: Le istruzioni si applicano ai titolari di pensioni/assegni di invalidità che svolgono attività di lavoro sportivo (ai sensi della riforma D.Lgs 36/2021).
  • Magistrati onorari: L'obbligo di dichiarazione ricade sui magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva e sono iscritti alla Gestione Separata.

Modalità di dichiarazione

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa va dichiarato anche al netto delle eventuali perdite deducibili.

La dichiarazione deve essere presentata telematicamente tramite il servizio online “RED Precompilato” sul sito istituzionale www.inps.it, previo accesso tramite identità digitale SPID, CNS o CIE 3.0. La campagna da selezionare è "Campagna RED 2025 anno reddito richiesto 2024".

È obbligatorio indicare, per ogni tipologia di reddito, i periodi di lavoro effettuati (Data inizio, Data fine e Importo) in ordine cronologico. In caso di assenza di redditi, occorre indicare il periodo "Gennaio 2024" – "Dicembre 2024" con Importo pari a zero.

Dichiarazione a preventivo per il 2025

I pensionati soggetti al divieto di cumulo che svolgono attività di lavoro autonomo nel corso dell'anno 2025 devono comunicare il reddito che prevedono di conseguire (dichiarazione a preventivo). Le trattenute provvisorie operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate nel 2026, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Fonte: Mess. INPS n. 3036 del 13 ottobre 2025

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