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L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 13 ottobre 2025 n. 262, si è espressa sul tema della decadenza dall’agevolazione legge montana in caso di concessione in comodato gratuito o in affitto di una parte del maso chiuso. L’agevolazione, prevista dall’art. 9 DPR 601/73, consente imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l’esenzione dalle imposte catastali e di bollo per l’acquisto di fondi rustici nei territori montani, a favore di chi si impegna a coltivare direttamente il fondo per almeno cinque anni.

L’Agenzia ricorda che i fabbricati del maso chiuso, per poter godere dell’agevolazione, devono essere pertinenze dei terreni agricoli e serve mantenere un rapporto funzionale e concreto con l’attività agricola. Questo significa che la destinazione dei fabbricati deve essere a servizio diretto del fondo e dell’attività agricola svolta.

Concedere in comodato gratuito o in affitto una pertinenza, come un appartamento del maso chiuso, a terzi (anche a partner o familiari), comporta la perdita del vincolo pertinenziale richiesto dalla normativa. Di conseguenza, si verifica la decadenza dal beneficio fiscale già fruito sull’acquisto. L’utilizzo del fabbricato in modo diverso da quello funzionale al servizio dell’azienda agricola, infatti, fa venire meno i presupposti dell’agevolazione.

Le agevolazioni fiscali in materia di legge montana sono di natura eccezionale e non possono essere estese oltre i casi specificamente previsti dalla normativa. È quindi fondamentale che il fabbricato rimanga nella disponibilità del titolare del fondo e sia effettivamente destinato all’attività agricola per almeno cinque anni dall’acquisto. 

Fonte: Risp. AE 13 ottobre 2025 n. 262

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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