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lunedì 13/10/2025 • 13:45

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sanzione registrazione tardiva locazione: come si calcola

La sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione pluriennali, in caso di pagamento annuale, si basa solo sull'imposta del primo anno e non sull'intera durata del contratto. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con Ris. AE 13 ottobre 2025 n. 56.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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La Ris. AE 13 ottobre 2025 n. 56 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce la modalità di determinazione della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale. In seguito all'orientamento consolidato della Cassazione, cambia la regola su come calcolare la sanzione amministrativa: non più sull'imposta dovuta per l'intera durata del contratto, ma sull'imposta relativa alla prima annualità in caso di pagamento annuale.

Sanzione tardiva registrazione locazione pluriennale: la nuova regola di calcolo

La Ris. AE 13 ottobre 2025 n. 56  interviene per chiarire come si determina la sanzione in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro. La questione nasce dall'interpretazione dell'art. 69 DPR 131/86, recentemente modificato, e dalla necessità di allinearsi all'orientamento giurisprudenziale più recente.

La normativa vigente prevede una sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta (minimo €250). Se la registrazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta al 45% (minimo €150). La base imponibile, per i contratti pluriennali, è di norma l'ammontare dei corrispettivi per l'intera durata, ma è prevista la possibilità di versamento annuale dell'imposta, calcolata sul canone di ciascun anno.

La giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, con numerose pronunce tra il 2022 e il 2024, ha stabilito che:

  • se il contribuente opta per il pagamento annuale dell'imposta, la sanzione per tardiva registrazione si calcola sull'imposta dovuta per la prima annualità e non sull'intera durata del contratto;
  • solo se il pagamento è effettuato in unica soluzione per tutta la durata, la sanzione si commisura sull'importo totale.

La nuova regola applicabile è quindi la seguente:

  • in caso di pagamento annuale, la sanzione per tardiva registrazione è commisurata sull'imposta dovuta per la prima annualità;
  • per le annualità successive, eventuali ritardi ricadono nella disciplina del tardivo versamento;
  • in caso di regime della cedolare secca, si applica una sanzione in misura fissa.

Fonte: Ris. AE 13 ottobre 2025 n. 56

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