venerdì 10/10/2025 • 06:00
La prestazione che, per “finzione giuridica”, è resa dallo sviluppatore nei confronti dell'app store è territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del gestore dell'app store e, inoltre, lo sviluppatore, per conto del quale agisce l'app store, non è tenuto al pagamento dell'IVA nel caso in cui quest'ultimo lo abbia designato come prestatore del servizio (CGUE 9 ottobre 2025 C-101/24).
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La territorialità IVA delle prestazioni di servizi rese mediante mezzi elettronici nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza è l'oggetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 9 ottobre 2025, causa C-101/24, avente per oggetto l'interpretazione dell'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE, che con una “finzione giuridica” prevede che, qualora il soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o reso tali servizi a titolo personale.
Nello specifico, si è trattato di stabilire se la messa a disposizione di programmi per elaboratore destinati ad essere utilizzati su dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, ecc., rientri nello schema del mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che l'app store deve essere considerato prestatore di servizi per le applicazioni mobili che gli sviluppatori mettono a disposizione, per il suo tramite, ai destinatari finali.
Effetti del mandato senza rappresentanza
La Corte ha affermato che, qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito, anteriormente al 1º gennaio 2015, prestazioni di servizi per via elettronica a privati consumatori residenti nella UE per mezzo di un'app store messa a disposizione da un soggetto passivo sta...
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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