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Nel caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 26170 del 25 settembre 2025, una lavoratrice, formalmente assunta da una società e licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, si rivolgeva all'autorità giudiziaria sostenendo di aver prestato la propria attività lavorativa anche per altre società del gruppo cui apparteneva la sua datrice di lavoro.

La Corte d'Appello respingeva la domanda ritenendo non dimostrata l'esistenza di un unico centro di interesse e l'integrazione societaria in forme che effettivamente riflettessero un'ingerenza così pervasiva da annullare l'autonomia organizzativa delle singole società. Parimenti, non riteneva provata una effettiva utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo.

La Corte escludeva, altresì, la sussistenza di un interesse di gruppo che potesse giustificare la prestazione del lavoro in codatorialità, manifestando perplessità sulla stessa nozione e precisando che non può considerarsi sufficiente, a tal fine, un mero collegamento tra società, seppure qualificato. Tuttavia, riconosceva la sussistenza di precedenti in senso contrario su analoghe controversie.

Avverso la decisione d'appello, la lavoratrice ricorreva in cassazione, affidandosi a tre motivi. In particolare, la stessa eccepiva:

  • con il primo motivo che la Corte distrettuale aveva erroneamente escluso, nella struttura dei rapporti tra le società, i caratteri distintivi del gruppo d'imprese e del centro unitario di interessi, sia come operazione di carattere fraudolento sia di carattere genuino;
  • con il secondo motivo che la Corte territoriale non aveva ravvisato l'esistenza di un gruppo di imprese, di un centro unitario di interessi tra le società, ritenendo necessaria, ai fini del riconoscimento della codatorialità, lo svolgimento della prestazione a favore di ciascun datore. Al contrario, avrebbe dovuto valorizzare l'integrazione fra le attività delle società tale da rendere impossibile distinguere, nell'ambito dell'attività prestata dalla lavoratrice, quanto riferibile all'una o all'altra società, con la conseguenza che la prestazione avrebbe dovuto ritenersi effettuata in favore di un unico soggetto datoriale;
  • con il terzo motivo, che la Corte territoriale aveva attribuito all'ordinanza ex L. 92/2012 – ottenuta dalla lavoratrice in un separato giudizio nei confronti del datore di lavoro formale e passata in giudicato - effetti estesi anche ai soggetti terzi rispetto a quel procedimento. In particolare, aveva ritenuto preclusa la possibilità di proporre una nuova domanda volta all'accertamento dell'intermediazione di manodopera, ritenendo già definitivamente accertati sia l'illegittimità del licenziamento che la sussistenza del rapporto di lavoro sottostante.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, investita della causa, ricorda che la codatorialità presuppone:

  • l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale;
  • la condivisione della sua prestazione, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società. Società che “esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali” (cfr. Cass. n. 1773/2024, ma anche Cass. n. 22509/2024 e 16839/2025 e n. 16840/2025).

Orbene, l'emersione della nozione di codatorialità - sia in forma tipica che atipica - nel rapporto di lavoro, presuppone la verifica di due condizioni concorrenti:

  1. l'esercizio congiunto e attuale dei poteri datoriali da parte di una pluralità di soggetti;
  2. lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse comune di soggetti giuridicamente distinti.

Tale ricostruzione prescinde dalla necessità di accertare una frammentazione fraudolenta della struttura societaria, finalizzata ad eludere le norme imperative, ivi incluse quelle in materia di lavoro. Anche in presenza di un gruppo societario genuino, infatti, l'esistenza di un centro sostanzialmente unitario di imputazione dei rapporti può fondare una situazione di codatorialità.

In questa prospettiva, la nozione elaborata dalla giurisprudenza più recente configura un'ipotesi di contitolarità del contratto di lavoro, da cui discende la responsabilità solidale di tutte le società-datrici nei confronti del lavoratore.

Lo schema plurisoggettivo del rapporto di lavoro consente di estendere la tutela del lavoratore - creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti in qualità di datori di lavoro. In tale contesto, ciascuno di essi risponde in solido delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, a partire dal “credito-debito retributivo” - inteso come diritto alla retribuzione unitaria, proporzionata alla quantità e qualità della prestazione - fino alla tutela contro il licenziamento illegittimo.

Caratteristica propria delle obbligazioni solidaliè la tutela dell'interesse del creditore all'esatto adempimento della medesima prestazione principale da parte di ciascuno dei debitori (cfr. Cass. n.n. 8874/2021, 28356/2019, 7704/2018). In presenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di codatorialità, tutti i soggetti che traggono beneficio dalla prestazione lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni derivanti da tale rapporto. Ciò in forza della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., che si applica quando più debitori sono obbligati per una medesima prestazione.

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito non hanno valorizzato gli indici di integrazione tra società economicamente e funzionalmente collegate, in relazione all'utilizzo promiscuo della lavoratrice da parte delle diverse società del gruppo. In particolare, non hanno valutato correttamente il suo inserimento nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, incorrendo così in un errore di sussunzione.

Inoltre, sostiene la Corte di Cassazione, a fronte del recesso del formale datore di lavoro, era interesse della lavoratrice salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione, facendo valere l'invalidità del licenziamento intimato dall'apparente datore di lavoro. Ciò, però, non implica una rinuncia all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con il soggetto che si ritiene essere l'effettivo datore di lavoro, come nel caso di specie. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di codatorialità, non incidendo le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso (o plurimo) datore di lavoro.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso presentato dalla lavoratrice, cassando in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione. Dichiara assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo motivo.

Fonte: Cass. n. 26170 del 25 settembre 2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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