Nel caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 26170 del 25 settembre 2025, una lavoratrice, formalmente assunta da una società e licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, si rivolgeva all'autorità giudiziaria sostenendo di aver prestato la propria attività lavorativa anche per altre società del gruppo cui apparteneva la sua datrice di lavoro.
La Corte d'Appello respingeva la domanda ritenendo non dimostrata l'esistenza di un unico centro di interesse e l'integrazione societaria in forme che effettivamente riflettessero un'ingerenza così pervasiva da annullare l'autonomia organizzativa delle singole società. Parimenti, non riteneva provata una effettiva utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo.
La Corte escludeva, altresì, la sussistenza di un interesse di gruppo che potesse giustificare la prestazione del lavoro in codatorialità, manifestando perplessità sulla stessa nozione e precisando che non può considerarsi sufficiente, a tal fine, un mero collegamento tra società, seppure qualificato. Tuttavia, riconosceva la sussistenza di precedenti in senso contrario su analoghe controversie.
Avverso la decisione d'appello, la lavoratrice ricorreva in cassazione, affidandosi a tre motivi. In particolare, la stessa eccepiva:
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della causa, ricorda che la codatorialità presuppone:
Orbene, l'emersione della nozione di codatorialità - sia in forma tipica che atipica - nel rapporto di lavoro, presuppone la verifica di due condizioni concorrenti:
Tale ricostruzione prescinde dalla necessità di accertare una frammentazione fraudolenta della struttura societaria, finalizzata ad eludere le norme imperative, ivi incluse quelle in materia di lavoro. Anche in presenza di un gruppo societario genuino, infatti, l'esistenza di un centro sostanzialmente unitario di imputazione dei rapporti può fondare una situazione di codatorialità.
In questa prospettiva, la nozione elaborata dalla giurisprudenza più recente configura un'ipotesi di contitolarità del contratto di lavoro, da cui discende la responsabilità solidale di tutte le società-datrici nei confronti del lavoratore.
Lo schema plurisoggettivo del rapporto di lavoro consente di estendere la tutela del lavoratore - creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti in qualità di datori di lavoro. In tale contesto, ciascuno di essi risponde in solido delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, a partire dal “credito-debito retributivo” - inteso come diritto alla retribuzione unitaria, proporzionata alla quantità e qualità della prestazione - fino alla tutela contro il licenziamento illegittimo.
Caratteristica propria delle obbligazioni solidaliè la tutela dell'interesse del creditore all'esatto adempimento della medesima prestazione principale da parte di ciascuno dei debitori (cfr. Cass. n.n. 8874/2021, 28356/2019, 7704/2018). In presenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di codatorialità, tutti i soggetti che traggono beneficio dalla prestazione lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni derivanti da tale rapporto. Ciò in forza della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., che si applica quando più debitori sono obbligati per una medesima prestazione.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito non hanno valorizzato gli indici di integrazione tra società economicamente e funzionalmente collegate, in relazione all'utilizzo promiscuo della lavoratrice da parte delle diverse società del gruppo. In particolare, non hanno valutato correttamente il suo inserimento nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, incorrendo così in un errore di sussunzione.
Inoltre, sostiene la Corte di Cassazione, a fronte del recesso del formale datore di lavoro, era interesse della lavoratrice salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione, facendo valere l'invalidità del licenziamento intimato dall'apparente datore di lavoro. Ciò, però, non implica una rinuncia all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con il soggetto che si ritiene essere l'effettivo datore di lavoro, come nel caso di specie. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di codatorialità, non incidendo le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso (o plurimo) datore di lavoro.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso presentato dalla lavoratrice, cassando in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione. Dichiara assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo motivo.
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