giovedì 09/10/2025 • 06:00
L'8 ottobre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che disciplina l’adeguamento della normativa italiana alla direttiva UE 2023/2226 (DAC8), prevedendo obblighi di comunicazione, adeguata verifica e scambio automatico di informazioni fiscali relative alle cripto-attività.
C'è un nuovo decreto legislativo (in bozza), approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 ottobre 2025, pronto a entrare nel lessico quotidiano di chi si occupa di fisco e innovazione: quello che attua la direttiva europea DAC8 (Dir. UE 2023/2226), approvata nel 2023, e che l'Italia recepisce in attuazione della legge di delegazione europea 2025 (n. 91). È un testo tecnico, ma dalle implicazioni profonde. Per la prima volta, le cripto-attività entrano nel sistema dello scambio automatico di informazioni fiscali tra Stati membri, aprendo un capitolo nuovo nella lotta all'evasione nell'economia digitale.
Cosa cambia con la DAC8
La direttiva, modificando la storica 2011/16/UE, amplia la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali europee. Finora lo scambio automatico riguardava redditi da lavoro, pensioni, conti finanziari, dividendi, polizze assicurative e ruling preventivi.
Con la DAC8 si aggiunge un tassello inedito: le cripto-attività e i loro operatori.
Il legislatore europeo ha recepito in pieno il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) elaborato dall'OCSE, che fissa standard globali per la raccolta e trasmissione dei dati fiscali legati ai token digitali. Il decreto italiano traduce queste regole nel diritto interno, integrandole con il Regolamento MiCAR (UE 2023/1114) e coordinandole con la normativa antiriciclaggio e sulla protezione dei dati personali. Un'operazione complessa, che tenta di bilanciare il controllo fiscale con la tutela della privacy e la certezza del diritto.
Gli obblighi per i prestatori di servizi su cripto-attività
Il cuore del provvedimento è nel Capo III, dedicato ai prestatori di servizi su cripto-attività (CASP).
Sono obbligati alla comunicazione:
A questi operatori si richiede di identificare gli utenti oggetto di comunicazione, verificarne la residenza fiscale e trasmettere all'Agenzia delle Entrate dati completi sulle operazioni effettuate: compravendite, trasferimenti, pagamenti, con i relativi valori in valuta fiat. L'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2026, con invio delle comunicazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo. Sono previste soglie operative: per esempio, le transazioni superiori a 50.000 dollari saranno sempre oggetto di segnalazione.
I dati raccolti confluiranno nello scambio automatico internazionale con gli altri Paesi UE e con le giurisdizioni che hanno aderito al CARF.
Adeguata verifica e registri nazionali
Gli operatori dovranno applicare procedure di adeguata verifica fiscale analoghe a quelle previste in materia antiriciclaggio: raccolta delle autodichiarazioni di residenza, controllo di congruenza dei dati, aggiornamento periodico. Gli obblighi si estendono anche ai rapporti preesistenti, che dovranno essere regolarizzati entro il 1° gennaio 2027.
È istituito inoltre un registro nazionale dei gestori di cripto-attività, presso l'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione è condizione per poter trasmettere le informazioni e richiede la comunicazione dei Paesi in cui operano gli utenti. La revoca della registrazione è prevista in caso di inadempienza ripetuta. CONSOB e Banca d'Italia trasmetteranno periodicamente l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati o notificati.
Le sanzioni e i controlli
Il decreto rinvia al sistema sanzionatorio del D.Lgs. 471/97 e del nuovo Testo Unico delle Sanzioni Tributarie (D.Lgs. 173/2024). Chi omette le comunicazioni o non esegue correttamente la due diligence sarà passibile di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, di sospensione operativa. Le informazioni dovranno essere conservate per dieci anni, a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e delle autorità di vigilanza.
Una nuova infrastruttura di trasparenza
Al di là della tecnicalità normativa, il provvedimento segna una svolta culturale: la fine della distinzione tra finanza “tradizionale” e finanza digitale in materia fiscale. L'Italia, recependo la DAC8, si allinea ai Paesi che hanno scelto di integrare le cripto-attività nel perimetro ordinario di tassazione e scambio di informazioni. È un passo necessario, forse inevitabile. Il mercato dei token e delle piattaforme decentralizzate muove ormai valori miliardari, e la loro opacità non può più essere tollerata in un sistema che pretende equità. Ma ogni passo verso la trasparenza comporta anche un prezzo: più controllo significa più responsabilità per gli operatori e meno anonimato per gli investitori.
Uno sguardo oltre la norma
Il legislatore dichiara che l'attuazione del decreto non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni dovranno operare con risorse esistenti. Tuttavia, la reale sfida sarà organizzativa. Serviranno infrastrutture informatiche solide e personale formato, capace di interpretare dati complessi e di dialogare con i sistemi fiscali esteri. In mancanza di ciò, il rischio è che la nuova trasparenza resti una promessa più che una realtà. Eppure, qualcosa di importante accade: lo Stato entra nel territorio dove finora regnavano l'assenza di confini e la fiducia algoritmica. Non con la forza, ma con la regola. È il tentativo, imperfetto ma necessario, di restituire trasparenza a un'economia che si era fatta invisibile.
Osservazioni
Il 1° gennaio 2026 non segnerà solo l'entrata in vigore di un decreto, ma l'inizio di una nuova stagione del diritto tributario europeo. Con la DAC8, il fisco non guarda più soltanto ai conti bancari, ma a tutto ciò che, pur non avendo forma fisica, genera valore e ricchezza. È un atto di realismo: il riconoscimento che il denaro, oggi, non è più soltanto materia, ma informazione. E che la giustizia fiscale, per essere reale, deve imparare a muoversi con la stessa velocità dei dati che pretende di conoscere.
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Il fenomeno delle criptovalute o, più, correttamente, crypto-attività, emerso da oltre un decennio, ha assunto ormai dimensioni di tutto rilievo. Eppure, l'inquadramento regolamentare, civilistico e fiscale delle cripto-..
Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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