giovedì 02/10/2025 • 15:18
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di DTA, se richiesti a rimborso e ceduti secondo l’art. 43-bis DPR 602/73, possono essere solo riscossi e non utilizzati in compensazione dal cessionario (Risp. AE 2 ottobre 2025 n. 259).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 2 ottobre 2025 n. 259, ha fornito chiarimenti riguardo alla cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), come previsto dall'art. 44-bis DL 34/2019. Questa disciplina permette alle società che hanno ceduto a titolo oneroso crediti pecuniari verso debitori inadempienti, entro il 31 dicembre 2021, di trasformare in credito d'imposta le DTA relative a perdite fiscali non ancora utilizzate ed eccedenze ACE non ancora dedotte o fruite.
La questione posta all'Agenzia riguarda specificamente la possibilità, da parte di una società acquirente (cessionaria), di utilizzare questi crediti d'imposta senza limiti di importo in compensazione con debiti per accise, sfruttando l'art. 17 D.Lgs. 241/97. Il contribuente riteneva possibile questa operatività, anche in assenza dei limiti previsti per altre tipologie di crediti.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la normativa permette diversi utilizzi del credito d'imposta da DTA:
Tuttavia, per i crediti DTA richiesti a rimborso e successivamente ceduti, la disciplina di cui all'art. 43-bis del DPR 602/73 stabilisce che il cessionario non può cedere ulteriormente il credito e, aspetto fondamentale, non può utilizzare il credito in compensazione, ma solo monetizzarlo tramite incasso del rimborso. Questo principio esclude la possibilità di compensare i crediti acquisiti in tale modalità con debiti fiscali, comprese le accise.
Nel dettaglio, secondo le Entrate:
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Ylenia Fico
- Dottore Commercialista - Studio GnudiMonica Manzini
- Dottore commercialista. Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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