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giovedì 02/10/2025 • 15:18

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Crediti DTA: stop alla compensazione per i cessionari in caso di rimborso

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di DTA, se richiesti a rimborso e ceduti secondo l’art. 43-bis DPR 602/73, possono essere solo riscossi e non utilizzati in compensazione dal cessionario (Risp. AE 2 ottobre 2025 n. 259).

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 2 ottobre 2025 n. 259, ha fornito chiarimenti riguardo alla cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), come previsto dall'art. 44-bis DL 34/2019. Questa disciplina permette alle società che hanno ceduto a titolo oneroso crediti pecuniari verso debitori inadempienti, entro il 31 dicembre 2021, di trasformare in credito d'imposta le DTA relative a perdite fiscali non ancora utilizzate ed eccedenze ACE non ancora dedotte o fruite.

La questione posta all'Agenzia riguarda specificamente la possibilità, da parte di una società acquirente (cessionaria), di utilizzare questi crediti d'imposta senza limiti di importo in compensazione con debiti per accise, sfruttando l'art. 17 D.Lgs. 241/97. Il contribuente riteneva possibile questa operatività, anche in assenza dei limiti previsti per altre tipologie di crediti.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la normativa permette diversi utilizzi del credito d'imposta da DTA:

  • compensazione  ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97;
  • cessione  ai sensi degli artt. 43-bis e 43-ter DPR 602/73;
  • richiesta di rimborso.

Tuttavia, per i crediti DTA richiesti a rimborso e successivamente ceduti, la disciplina di cui all'art. 43-bis del DPR 602/73 stabilisce che il cessionario non può cedere ulteriormente il credito e, aspetto fondamentale, non può utilizzare il credito in compensazione, ma solo monetizzarlo tramite incasso del rimborso. Questo principio esclude la possibilità di compensare i crediti acquisiti in tale modalità con debiti fiscali, comprese le accise. 

Nel dettaglio, secondo le Entrate:

  • se il credito DTA è acquisito tramite specifiche modalità di cessione (art. 43-bis DPR 602/73), il cessionario potrà solo ottenere il rimborso in denaro e non potrà compensare né cedere ulteriormente il credito;
  • l'utilizzo in compensazione resta possibile solo nei casi e nei limiti previsti per le altre modalità di acquisizione, e sempre nel rispetto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia anche con precedenti risoluzioni;
  • le società interessate alla cartolarizzazione dei crediti DTA devono quindi valutare con attenzione la modalità di cessione e le conseguenze operative, tenendo conto delle restrizioni poste dalla normativa vigente e ribadite dall'Agenzia. 

Fonte: Risp. AE 2 ottobre 2025 n. 259

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