giovedì 02/10/2025 • 12:09
Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 25 settembre 2025 è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale di invio delle domande per l’abilitazione ad attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
redazione Memento
Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 25 settembre 2025 è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale di invio delle istanze di abilitazione per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024. Si completa quindi la possibilità di ottenere l'abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al Registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi - conseguiti integralmente nel 2024 o nel 2025 - nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità (vedi circolare MEF n. 37 del 12/11/2024). Come noto, infatti, i revisori legali iscritti nel Registro e abilitati possono assumere l'incarico di esprimere con apposita relazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all'obbligo di marcatura, nonché all'osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.
I soggetti in possesso dei requisiti prescritti potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente alla data del 31 dicembre 2025 purché abbiano maturato i requisiti entro tale data.
Il modulo relativo all'istanza di abilitazione è reso disponibile nell'area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dal 1° ottobre 2025. Dall'area riservata è altresì possibile procedere al pagamento tramite Pago PA del contributo fisso per l'abilitazione - determinato in Euro 50,00 - nonché all'acquisizione del bollo.
Preliminarmente alla presentazione dell'istanza sarà cura del revisore legale:
1) verificare la presenza, nella propria area riservata, nella sezione denominata “formazione” di almeno cinque crediti riferiti ai moduli formativi contraddistinti dal codice corso con identificativo iniziale “D”.
La mancata presenza nell'area riservata di ciascun soggetto di crediti formativi riferiti alle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, ancorché assolti dal revisore, non potrà essere autocertificata dal soggetto ma dovrà essere segnalata all'Ente formatore terzo, all'ordine professionale o alla società di revisione presso cui sono stati svolti affinché vengano tempestivamente e correttamente comunicati al Mef secondo i canali informativi previsti. I crediti formativi acquisiti presso la piattaforma FAD-MEF sono comunicati on line al portale della revisione entro il giorno del conseguimento;
2) inserire/aggiornare l'indirizzo PEC. Il mancato inserimento/aggiornamento dell'indirizzo PEC - che impedisce all'amministrazione di dare la dovuta informativa agli iscritti al registro in conformità a quanto previsto dalla disciplina di riferimento - non consente la compilazione dell'istanza di abilitazione. Il revisore deve pertanto, prima dell'inserimento dell'istanza stessa, qualora non avesse già provveduto, procedere alla comunicazione o all'aggiornamento della PEC.
Nella determina del Ragioniere generale dello Stato del 25 settembre 2025 vengono stabilite altresì le medesime modalità di presentazione delle istanze previste per i soggetti di cui all'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 – accesso modulistica dedicata nell'area riservata - anche per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 - obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità - e art. 4, comma 3-ter D.Lgs. 39/2010 - superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità.
Resta inteso che l'avvio concreto della presentazione delle istanze di abilitazione di tali soggetti è condizionato all'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del tirocinio per la sostenibilità e all'aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 concernente “Regolamento per l'attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”.
Fonte: Det. RGS 25 settembre 2025
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