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La prima esimente

L'art. 167 TUIR contiene disposizioni antielusive in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) volte a disciplinare la tassazione delle società controllate estere in capo alla casa madre residente. Una delle esimenti all'applicazione della disciplina in parola è costituita dalla prova che il soggetto controllato non residente svolga un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (nella precedente versione, “un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività”).

Il caso giurisprudenziale

Una società di capitali, azienda attiva nel settore tessile, impugnava alcuni avvisi di accertamento (anni d'imposta 2015, 2016 e 2017) per il maggior reddito imputabile per trasparenza in applicazione della disciplina CFC alla società estera controllata. L'Ufficio aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per la disapplicazione della sopracitata “prima esimente”. Secondo la ricorrente, invece, ne ricorrevano i presupposti in quanto la propria controllata svolgeva effettiva attività industriale e commerciale nello Stato estero di insediamento (Egitto). In particolare, l'Amministrazione finanziaria fondava la ripresa fiscale ricordando come l'esimente possa operare solo quando la società non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale nello Stato di insediamento, producendo beni o fornendo servizi assorbiti principalmente dal mercato di quel paese e quando i suoi proventi provengano per oltre il 50% da passive income. Nella fattispecie, invece, veniva evidenziato come la ricorrente fosse il principale cliente del soggetto estero (su cui esercitava un'influenza economica dominante), distribuiva i propri prodotti realizzati in Italia solo in misura minima sul mercato estero e, inoltre, l'approvvigionamento avveniva ricorrendo principalmente ad altri mercati, non risultando provato il collegamento con il mercato di approvvigionamento locale. Sul punto la difesa della società replicava come, ai fini del “radicamento”, a rilevare fosse la dimostrazione data dell'esistenza di un reale insediamento industriale e commerciale che aveva comportato «l'assunzione di dipendenti in loco, l'acquisto della sede, degli impianti e delle attrezzature, l'apertura dei conti correnti esteri, la stipulazione di coperture assicurative…» (CGT II Lombardia 29 settembre 2025 n. 2101). 

Il “via libera” all'applicazione dell'esimente

I giudici, nel propendere per l'accoglimento delle ragioni della società, hanno preliminarmente ricordato che l'intento della norma è quello di impedire che la disciplina CFC possa essere aggirata con l'ubicazione in loco di una mera sede legale o di un'attività formale, finanziaria o amministrativa, richiedendosi invece che la società svolga concretamente una attività industriale o commerciale (secondo il testo della norma ratione temporis) nel territorio di insediamento. In sostanza, la Corte ha sottolineato che il tenore testuale della norma evidenzia “l'intento del legislatore di contrasto all'abuso dello strumento societario in ambito internazionale, attraverso il ricorso a società controllate di natura fittizia prive di alcuna struttura realmente operativa nel territorio estero, prevendendosi, di contro, la disapplicazione della normativa CFC allorquando si provi l'esercizio di un'attività economica effettiva da parte della controllata estera, mediante la produzione di documentazione che dimostri l'esistenza di una fenomeno di delocalizzazione reale dell'impresa”, così richiedendo che “la controllata sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attività economiche effettive” (cfr Cass. 36050/2022). In linea con il citato principio, i giudici hanno ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato l'esistenza dei requisiti per usufruire della prima esimente. In tal senso deponeva la documentazione prodotta in giudizio la quale attestava sia che la controllata avesse come attività principale quella di produzione e commercio di filati, sia che la medesima si svolgesse in concreto prevalentemente in Egitto:

  • aveva in loco i propri impianti di produzione e lavorazione;
  • risultava titolare di beni ammortizzabili (macchinari, impianti, veicoli, attrezzature per un valore consistente);
  • ivi svolgeva per intero il proprio processo produttivo, mediante l'impiego di manodopera locale rappresentata da oltre 400 dipendenti;
  • possedeva proprie piantagioni per la coltivazione del cotone e si approvvigionava di materia prima locale per circa un minimo del 30% del proprio fabbisogno.

I giudici hanno ritenuto che, in senso contrario, non potesse rilevare il richiamo dell'Ufficio alla necessità che acquisti e vendite debbano avvenire sul territorio di riferimento almeno per il 50% del valore. «La norma, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, non presuppone soglie percentuali specifiche (se non nei casi specificamente previsti), né tale omissione può essere ovviata dal disposto della circolare dell'Amministrazione Finanziaria, che non costituisce fonte normativa primaria e rappresenta un atto interno vincolante per l'Ufficio, ma non anche per il contribuente né per l'autorità giudicante». Da ultimo, la Corte ha evidenziato come la soglia del 50% è stata determinata nella prassi AE in analogia a quanto previsto espressamente dalla norma per le attività bancarie, finanziarie e assicurative; proprio la circostanza che la norma per dette attività abbia previsto una soglia oggettiva conferma, secondo i giudici, la peculiarità di quei settori rispetto alla normalità dell'attività industriale e commerciale, da valutare, pertanto, secondo criteri differenti.

Fonte: CGT II Lombardia 29 settembre 2025 n. 2101

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Daniela Vetere

- Avvocato (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T)

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