lunedì 14/04/2025 • 14:35
Il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell'interruzione di un'attività economica effettiva imputabile alla controparte, non può essere ascritto ai passive income e pertanto non soddisfa una delle condizioni per l'applicazione della disciplina CFC. Lo ha chiarito il Principio di diritto AE n. 4 del 14 aprile 2025.
redazione Memento
Con il principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l'attività imprenditoriale per cui la controllata estera è stata costituita e l'inutile sostenimento di rilevanti spese finalizzate all'avviamento dell'attività non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate dalla Dir. UE 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD) e recepite nell'ordinamento interno dall'art. 167 c. 4 lett. b) DPR 917/86. Non si ravvisano, quindi, i presupposti applicativi della disciplina CFC (Controlled Foreign Companies), anche con riferimento alla condizione del conseguimento, per oltre 1/3 dei proventi complessivi, dei passive income. Si ricorda che, in base al citato art. 167, l'operatività della normativa CFC è subordinata al verificarsi congiuntamente di tre condizioni: 1. il controllo, di diritto o economico, dell'entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia; 2. l'assoggettamento dell'entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo; 3. la realizzazione, da parte dell'entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income per oltre 1/3 dei proventi complessivi. Costituiscono passive income ai fini della disciplina CFC le seguenti categorie di proventi: 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale; 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; 4) redditi da leasing finanziario; 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente. Fonte: Princ. Dir. AE 14 aprile 2025 n. 4
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- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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