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Il caso e la decisione della Corte di Cassazione

In sede di verifica dei crediti, il Giudice Delegato, prima, e il Giudice dell'opposizione, poi, respingono la domanda di una società di leasing di ammissione allo stato passivo del credito dalla stessa quantificato nell'intero importo ancora dovuto dall'utilizzatore al momento della cessazione del contratto, senza tenere conto di quanto ricavato dalla concedente a seguito della vendita a terzi del bene.

La società di leasing impugna davanti alla Corte di Cassazione il decreto del Tribunale, denunciando: con il primo motivo, l'errata qualificazione del contratto come leasing traslativo e conseguente applicazione dell'art. 15262 c.c. per effetto di un'analogia legis ormai definitivamente superata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 72-quater l. fall. e della disciplina speciale contenuta nei c. da 136 a 140 dell'art. 1 L. 124/2017; con il secondo motivo, la mancata considerazione del patto marciano contenuto nelle condizioni generali del contratto di leasing.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25701 del 19 settembre 2025, respinge il ricorso, ritenendolo inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto la ricorrente non ha spiegato in che modo le tesi da essa prospettate avrebbero dovuto condurre il Giudice del merito ad ammettere al passivo il credito così come insinuato. Di più: la Suprema Corte dichiara di non comprendere come la società di leasing potesse pretendere l'ammissione allo stato passivo fallimentare di un importo che, non tenendo in alcun conto il prezzo ricavato dalla ricollocazione del bene, era incoerente sia con le clausole contrattuali (patto marciano), sia con le disposizioni di legge invocate dalla stessa ricorrente.

Il commento

Il caso deciso dalla sentenza in commento appare quasi surreale. La società di leasing, infatti, pur avendo dato atto dell'avvenuta restituzione del bene e della successiva vendita a un prezzo maggiore rispetto al debito residuo dell'utilizzatore, ha comunque insinuato e insistito per l'ammissione allo stato passivo dell'intero importo ancora dovuto da quest'ultimo al momento dello scioglimento del contratto, in palese violazione delle norme (contrattuali e legali) da essa stessa invocate. Bene hanno fatto, quindi, i Giudici di merito a respingere la pretesa; e bene ha fatto la Suprema Corte a confermarne la decisione (al di là dei profili di inammissibilità del ricorso).

Il caso offre l'occasione per fotografare lo stato dell'arte nei rapporti tra contratto di leasing e fallimento (oggi liquidazione giudiziale).

L'introduzione nel 2006 dell'art. 72 quater l. fall. dedicato alla disciplina degli effetti del fallimento sul contratto di locazione finanziaria (oggi sostituito senza variazioni dall'art. 177 CCII) e la successiva tipizzazione del contratto di leasing compiuta dalla L. 124/2017, art. 1 c. 136-140, hanno delineato un quadro piuttosto preciso.

Nei fatti, salvo il caso - ormai probabilisticamente remoto - di un contratto di leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017 (il quale andrebbe deciso ancora in base alla tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, posto che detta Legge, secondo Cass. SU 28/1/2021 n. 2061, non ha portata retroattiva), i possibili scenari sono i seguenti due.

1) Risoluzione del contratto prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'utilizzatore

Il caso è disciplinato dall'art. 1 c. 138, il quale stabilisce che, in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere (solo in linea capitale) e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore: credito che potrà quindi essere insinuato allo stato passivo del fallimento dell'utilizzatore, secondo le regole ordinarie.

L'art. 1 c. 139 disciplina poi le modalità, attraverso le quali il concedente deve procedere alla vendita o ricollocazione del bene. Ciò deve avvenire sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, si procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

2) Scioglimento del contratto di leasing dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico dell'utilizzatore

Il caso è disciplinato dall'art. 1 c. 140, il quale stabilisce che “restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater” della legge fallimentare (oggi art. 177 CCII). Ciò significa che, laddove il contratto di leasing fosse ancora pendente al momento della sentenza di fallimento/liquidazione giudiziale, il curatore potrà decidere se subentrare nel o sciogliersi dal rapporto ex art. 72 l. fall. / art. 172 CCII; in questo secondo caso, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene, ma dovrà versare alla curatela l'eventuale differenza positiva fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, dato da: 1) canoni scaduti e non pagati prima del fallimento, compresi gli interessi sino al fallimento; 2) canoni non ancora scaduti, anche successivi al fallimento, attualizzati e al netto della quota di interessi; 3) prezzo di opzione; 4) spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene sino alla vendita/riallocazione ovvero, in caso di differenza negativa, potrà insinuarsi nello stato passivo del fallimento dell'utilizzatore.

Sul piano pratico, anche alla luce dell'insegnamento consolidatosi in giurisprudenza (Cass. 4 febbraio 2019 n. 3200; Cass. 13 settembre 2017 n. 21213), il concedente dovrà presentare:

  1. domanda di ammissione del credito con riguardo ai canoni anteriori scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, al lordo degli interessi di mora. Tali crediti, in quanto sorti anteriormente al concorso, andranno pacificamente ammessi, ma non potranno poi essere soddisfatti sul successivo ricavato dalla vendita/ricollocazione del bene vuoi perché il richiamo al “credito residuo in linea capitale” compiuto dall'art. 72 quater, c. l. fall. non può riferirsi - secondo le pronunce della Corte di Cassazione pocanzi citate - che ai soli crediti ancora a scadere, vuoi perché detti crediti (anteriori) del concedente non potrebbero essere compensati ex art. 56 l. fall. / art. 155 CCII, per difetto del requisito della reciprocità, con il controcredito del fallimento a vedersi corrisposto il surplus di quanto ricavato dalla ricollocazione del bene, in quanto quest'ultimo trova la sua fonte non già nel contratto di leasing, bensì nel suo scioglimento ad opera del curatore;
  2. domanda di restituzione ex art. 103 l. fall. (art. 210 CCII) accompagnata dalla prova del titolo di proprietà e della presenza del bene nel patrimonio del debitore mediante copia dell'inventario, in uno con l'istanza di sospensione della liquidazione del bene ex art. 93 c. 8 l. fall. (art. 201 c. 7 CCII), funzionale alla vendita/ricollocazione del bene, che sarà effettuata dal concedente;
  3. a seguito della vendita/riallocazione del bene, qualora il ricavato dovesse essere insufficiente a soddisfare il credito del concedente per canoni a scadere, domanda tardiva di ammissione del credito avente ad oggetto detti canoni non ancora scaduti, attualizzati e al netto della quota di interessi (ciò in quanto gli interessi ricompresi nelle rate a scadere rappresentano il corrispettivo del godimento del bene e del capitale la cui causa è venuta meno a seguito dello scioglimento del rapporto), il prezzo di opzione e le spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene sino alla vendita/riallocazione (potrebbe essere utile allegare alla domanda anche una stima giurata del bene, onde consentire alla curatela la verifica circa l'avvenuta vendita o diversa collocazione a valori di mercato).

Come si vede, la disciplina, nei due scenari, è sostanzialmente identica: il punto centrale - come messo in evidenza anche dalla sentenza qui in commento - “è, in ogni caso, il valore residuo netto dei beni di cui il concedente mantiene la proprietà e recupera la disponibilità”.

Fonte: Cass. 19 settembre 2025 n. 25701

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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