Per i consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del bonus gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con l’informativa del 26 settembre 2025. La dichiarazione per il rimborso può essere presentata utilizzando l’apposito software ADM disponibile online. È possibile inviare la domanda tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., via PEC, oppure, in via residuale, in forma cartacea con supporto informatico. Per i trasportatori UE non obbligati alla dichiarazione dei redditi in Italia, la competenza degli Uffici delle Dogane è assegnata secondo lo Stato membro di appartenenza. La documentazione giustificativa dei consumi è costituita dalle fatture elettroniche riportanti la targa del veicolo rifornito. La vecchia “scheda carburante” è stata abrogata. Il rimborso può essere fruito in compensazione tramite Mod. F24 (codice tributo 6740) o richiesto in denaro secondo le regole del DPR 277/2000. Si ricorda che il beneficio spetta: alle imprese di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, purché iscritte all’albo nazionale autotrasportatori o equivalenti UE; alle imprese ed enti pubblici di trasporto persone operanti secondo le normative nazionali, regionali, statali e comunitarie; agli esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. L’importo rimborsabile varia secondo il tipo di prodotto: 229,18 euro per mille litri di gasolio/HVO non sostenibile (aliquota normale) 214,18 euro per mille litri di HVO sostenibile (aliquota ridotta). Fonte: Informativa AD 26 settembre 2025
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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